Vendita rateale di beni di consumo: torniamo a parlare delle carte revolving

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Analisi delle pronunce dell’Antitrust e dei giudici amministrativi su un caso di pratica commerciale scorretta da parte di Findomestic, Mediamarket e G.R.E.

       

 

Su questo sito abbiamo analizzato più volte il fenomeno della commercializzazione scorretta delle c.d. carte revolving (una carta di credito che consente di rimborsare le somme dovute non in un’unica soluzione ma solo in rate mensili, naturalmente con l’aggiunta degli interessi, dando luogo ad un rapporto a tempo indeterminato): vedi da ultimo il caso della Compass . Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di affrontare di nuovo questo tema.

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza ha esaminato l’ampia campagna promozionale (tramite inserzioni sulla stampa, cartellonistica e brochure) riguardante il finanziamento dell’acquisto di prodotti a “tasso zero” oppure a “interessi zero” presso i punti vendita Media World e Trony, con contestuale emissione della carta di credito “Aura1.

L’Agcm ha contestato omissioni informative rilevanti in merito alle caratteristiche dei finanziamenti sia nei messaggi pubblicitari che nei documenti contrattuali sottoposti ai consumatori presso i punti vendita o gli sportelli della finanziaria: in particolare, non erano illustrate in modo adeguato le differenze tra il credito finalizzato classico e l’apertura di una linea di credito: quest’ultima comporta infatti l’addebito di oneri economici aggiuntivi (emissione e invio estratto conto, quota associativa ecc), non inclusi nel Taeg (tasso annuo effettivo globale). Sia nel caso di compilazione manuale del contratto sia nell’ipotesi di compilazione integralmente informatica, il consumatore non era posto nella condizione di conoscere esattamente le caratteristiche del tipo di finanziamento prescelto. Non si registrava quel “normale grado della specifica competenza ed attenzione” prescritto dal codice del consumo, in particolare quando si commercializzano prodotti finanziari: anche il sovraffollamento dei centri commerciali non facilitavano certo un attenta lettura delle condizioni generali di contratto da parte del consumatore, ciò che impediva una scelta pienamente consapevole. In conclusione l’Autorità ha deliberato sanzioni per complessivi 850.000 euro, così ripartite:

Findomestic (società operante nel settore del credito al consumo): 430.000 euro

Mediamarket (società operante nel settore del commercio al dettaglio di elettrodomestici, televisioni etc, titolare del marchio “Media World”): 230.000 euro

G.r.e. (società operante nel settore delle ricerche, indagini di mercato, campagne pubblicitarie, titolare del marchio “Trony”): 190.000 euro.

Le sanzioni tengono conto anche del fatto che Findomestic e Mediamarket erano recidive.

Nel 2011, il Tar del Lazio ha esaminato il ricorso di Mediamarket, riducendo la sanzione a 115.000 euro 2, motivando tale decisione sul fatto che si era in presenza di un’unica pratica commerciale scorretta, volta a promuovere l’acquisto dei prodotti in vendita mediante due modalità alternative di finanziamento di tale acquisto.

Il Consiglio di Stato ha invece ripristinato l’originaria sanzione di 230.000 euro, riaffermando definitivamente che le pratiche commerciali in questione sono individuate non nella vendita di prodotti di elettronica, ma nell’offerta di due distinti prodotti di credito 3.

 

Aggiornamento del 22 dicembre 2012



1 Vedi il provvedimento n. 19621 del 2009.
2 Cfr. la sentenza della prima sezione n. 1740 del 2011.
3 Vedi la sentenza della sesta sezione n. 6580 del 2012.