Un caso di violazione dei limiti di affollamento pubblicitario nei programmi televisivi

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Il Tar del Lazio respinge il ricorso di RTI – Radio Televisioni Italiane

 

La normativa vigente disciplina le modalità di trasmissione della pubblicità, stabilendo in particolare differenti limiti di affollamento da parte delle emittenti televisive e radiofoniche, nazionali e locali (ivi incluse quelle a pagamento): tale disciplina è volta, da un lato, a tutelare l’utente da un uso eccessivo e distorto della pubblicità e, dall’altro, ad assicurare una più equa ripartizione dei ricavi pubblicitari tra i diversi operatori (ed in particolare delle testate giornalistiche) 1.

E’ previsto, tra l’altro, che le interruzioni pubblicitarie all’interno dei programmi possono avvenire di norma soltanto dopo che siano trascorsi 20 minuti (ed il limite è di 30 minuti per le opere cinematografiche, i telegiornali ed i programmi per bambini). Con regolamento dell’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) sono stati dettate norme integrative 2.

Spetta all’Agcom assicurare il rispetto di questa normativa con riferimento alle emittenti nazionali e a quelle locali (per conoscere le più recenti decisioni dell’Autorithy vedi la Relazione per il 2011 ). Una recentissima sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso presentato dal gruppo RTI, ci permette di approfondire questa materia.

Nel luglio del 2002, l’Agcom ha deliberato una sanzione di circa 5.000 euro alla RTI per aver trasmesso all’interno di due programmi (“Controcampo” e “Distretto di polizia”), alcuni inserimenti pubblicitari non sufficientemente distanziati 3.

Il Tar ha condiviso il giudizio dell’Agcom, sottolineando la piena legittimità sia della sanzione (la violazione non aveva carattere sporadico) sia del regolamento dell’Agcom, in base al quale “tra la fine di un’interruzione pubblicitaria e l’inizio di quella successiva devono di norma trascorrere almeno venti minuti”, così ricomprendendo anche la durata della pubblicità stessa ai fini del calcolo del periodo di tempo senza interruzioni pubblicitarie; tale disciplina risulta infatti compatibile con la normativa europea, che consente ai singoli Stati di prevedere limiti ulteriori a tutela dei consumatori contro gli eccessi della pubblicità commerciale o per il mantenimento di una certa qualità dei programmi 4.

Per queste ragioni la sentenza del Tar riveste una certa importanza nella lotta contro l'invasione pubblicitaria : e ciò spiega anche la decisione della RTI di fare ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di una sanzione di importo così modesto.

7 novembre 2011



1 Cfr. il decreto legislativo n. 44/2010.
2 Vedi la delibera del 26 luglio 2001, n. 538/01/CSP ( Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite) e successive modifiche e integrazioni.
3 Vedi delibera n. 151/02/CSP.
4 Cfr. sentenza della sezione III ter n. 8433 del 2011.