È successo prima o poi a tutti: ricevere un messaggio sul nostro telefono che “gentilmente” ci avvisa di variazioni unilaterali al contratto. Di solito abbiamo poco tempo per approfondirne le condizioni, difficoltà a capire come esercitare il diritto di recesso, e così lasciamo correre. Con il risultato di trovarci a pagare di più dal rinnovo successivo, per la regola del tacito assenso.
La svolta nella battaglia contro il tacito assenso nelle telecomunicazioni
Il tacito assenso nelle telecomunicazioni è stato da sempre oggetto di dure battaglie da parte di Assoutenti e delle altre associazioni dei consumatori. Con l’ultima seduta del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (Cncu), organo consultivo del Mise composto dalle associazioni dei consumatori, questa storica battaglia potrebbe essere a una svolta: il Consiglio ha infatti approvato una proposta di modifica legislativa del Codice delle comunicazioni elettroniche e l’ha inviata sia agli uffici competenti del ministero sia all’Authority per le comunicazioni. Il tutto, a firma del Presidente del Cncu, ovvero il viceministro dello Sviluppo economico Dario Galli.
Come funziona il tacito consenso nelle telecomunicazioni
In base del Codice delle comunicazioni che ha recepito alcune direttive europee, le compagnie di telecomunicazioni oggi possono beneficiare del diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, a patto di comunicarle con preavviso non inferiore a 30 giorni. Con una successiva delibera del 2015, l’Autorità per le comunicazioni ha elaborato un apposito regolamento.
Tacito assenso: scarsa trasparenza per il consumatore
Secondo il Consiglio Nazionale Consumatori Utenti, la genericità della norma, non essendo stata dettagliata al momento del recepimento della direttiva, consente modifiche contrattuali discrezionali da parte degli operatori. Uniche garanzie per il consumatore sono il previo adeguato preavviso non inferiore a 30 giorni e il diritto di recesso senza spese dell’utente.
Il Cncu parla di «grave vulnus per i consumatori italiani esposti a continue violazioni ed abusi che ne comportano spesso l’adesione a condizioni economiche non trasparenti secondo un meccanismo ormai noto come “tacito assenso”».
In decine di occasioni, in seguito a modifiche unilaterali del contratto, è stato necessario l’intervento dell’Authority per le comunicazioni e dell’Antitrust: dai servizi telefonici di base alle sim con servizi di navigazione internet preimpostati, ai servizi a sovrapprezzo (ad esempio giochi e video accessibili mediante banner o pop-up).
Variazioni unilaterali del contratto: che cosa chiedono i consumatori
Il Cncu chiede una riformulazione sia della delibera Agcom del 2015 sia della normativa di riferimento: un’opportunità in questo senso potrebbe essere offerta dal nuovo Codice delle comunicazioni europeo, che – agli articoli 102 e 105 – sembra andare nella direzione auspicata dalle associazioni dei consumatori. Come sintetizzato da Il Sole 24 Ore, la proposta del Cncu prevede in particolare i seguenti punti:
La possibilità di variazioni dev’essere già prevista nel contratto
Le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali da parte delle imprese dovrebbero poter avvenire solo se previste nel contratto e quando sussista un giustificato motivo preventivamente indicato nel contratto stesso.
Forma scritta per le variazioni unilaterali
Le modifiche, se sfavorevoli al cliente, dovrebbero essere comunicate in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. Il tutto sempre con preavviso non inferiore a trenta giorni.
Chiarezza su come esercitare il recesso
La comunicazione di variazioni unilaterali dovrebbe contenere informazioni «chiare e comprensibili» circa l’esercizio del diritto di recesso. Il diritto di risolvere il contratto potrebbe essere esercitato sempre entro un mese dalla notifica.
Senza rispetto delle regole, variazioni contrattuali inefficaci
La proposta dei consumatori punta infine ad aggiungere una norma per rendere inefficaci le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni previste. Il cliente, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le regole in materia di modifica unilaterale, potrebbe dunque presentare reclamo all’operatore (anche dopo la data di entrata in vigore della variazione).