Suonerie e giochi per cellulari: confermate sanzioni a Zeng, Wind e Vodafone

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Il Tar conferma una decisione dell’Antitrust del 2009

 

L’Antitrust ha condotto una lunga battaglia per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dalle aziende per promuovere la vendita di suonerie, loghi e altri contenuti per cellulari; le aziende hanno fato spesso ricorso ai giudici amministrativi, che hanno dato ragione all’Autorità nella maggior parte dei casi: sul sito troverai una descrizione di tanti casi concreti (per una sintesi di quanto avvenuto leggi il numero 6 della Newsletter Guarda che ti riguarda ). Esaminiamo ora un’altra recente sentenza del Tar.
 
Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza ha considerato scorretti alcuni comportamenti della società Zeng per la promozione della vendita di giochi e suonerie per cellulari 1. In particolare l’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza delle informazioni relative al fatto che l'utente non avrebbe ottenuto soltanto la suoneria espressamente richiesta, ma avrebbe sottoscritto un vero e proprio abbonamento, con addebito settimanale indipendente da successive richieste. Il messaggio pubblicitario era lacunoso anche per altri aspetti (costi dell'abbonamento e modalità di recesso; attivazione dell’abbonamento anche in caso di incompatibilità del cellulare utilizzato dall’utente; servizio destinato solo a maggiorenni).
L’Antitrust ha sanzionato anche alcuni gestori telefonici che aveva ottenuto significativi ritorni economici da tale iniziativa commerciale, senza adottare un adeguato sistema di controllo sui messaggi pubblicitari della Zeng.
In conclusione, l’Autorità ha deliberato sanzioni per complessivi 535.000 euro, così ripartite:
– Zeng: 55.000 euro (così ridotta per le modifiche al sito disposte successivamente all’apertura del procedimento)
– Telecom: 155.000 euro
– Vodafone: 135.000 euro
– Wind: 115.000 euro
– H3G: 75.000 euro
 
I giudici amministrativi hanno deliberato innanzitutto sul ricorso presentato da Telecom, confermando la responsabilità della società; se in un primo momento il Tar aveva ridotto la sanzione 2, il Consiglio di Stato ha ripristinato l’importo originariamente stabilito dall’Antitrust 3 (su questa vicenda leggi la scheda Assoutenti ).
Il Tar del Lazio si è pronunciato recentemente anche sui ricorsi presentati da Zeng, Vodafone e Wind (che peraltro ha poi rinunciato), confermando in toto la decisione dell’Antitrust anche con riferimento all’entità della sanzione 4. Meritano una particolare attenzione le motivazioni dei giudici riguardanti il coinvolgimento dei gestori telefonici. Il Tar sottolinea che nel caso in esame non si tratta di responsabilità oggettiva ma di assenza della particolare diligenza richiesta dal codice del consumo anche ai gestori di telefonia mobile, che hanno avuto sia benefici economici diretti sia effetti pubblicitari indiretti: ed il fatto che Zeng offra i suoi servizi in dichiarata collaborazione con i gestori telefonici può indure gli utenti a credere che tali società abbiano sottoposto quei servizi ad un preventivo vaglio di correttezza. I gestori avrebbero dovuto perciò monitorare il contenuto dei messaggi diffusi da Zeng, indipendentemente da uno specifico obbligo derivante dalla normativa di settore (d.m. 145/2006); e anche nel caso in cui Vodafone si è avvalsa della cooperazione di un service provider, ciò non elimina la responsabilità del gestore, che d’altronde aveva avuto rapporti diretti con Zeng proprio per definire i contenuti della campagna promozionale.
 
14 aprile 2012


1 Vedi procedimento PS1325 – provvedimento n. 19572 del 2009.
2 Sentenza n. 2067 del 2007.
3 Sentenza n. 648 del 2010.
4 Sentenza n. 3321 del 2012.