Servizi pubblicitari non richiesti

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Nel mirino dell’Antitrust alcune società estere che gestiscono banche dati on line e che offrono servizi pubblicitari non richiesti a microimprese italiane reclamandone il relativo pagamento.

 

L’Autorità ha adottato nei confronti di Expo Guide S.C. un provvedimento di sospensione immediata della pratica commerciale, mentre ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti della Deutscher Adressdienst GmbH per pratica commerciale scorretta
Recentemente l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a seguito delle numerose segnalazioni di microimprese nazionali e di alcune Associazioni dei consumatori, si è occupata dell’attività di alcune società estere, che gestiscono on line banche dati contenenti informazioni sulle imprese, le quali, inserendo autonomamente ed unilateralmente nel proprio database i dati delle aziende contattate via e-mail, reclamerebbero indebitamente da queste ultime il pagamento di servizi pubblicitari non richiesti.
Si tratta, in particolare, del caso di Expo Guide S.C., società nei confronti della quale, sulla base delle segnalazioni di oltre un centinaio di microimprese, in data 11 luglio 2013, l’Antitrust ha avviato  il procedimento istruttorio PS9026, per pratica commerciale scorretta. In sintesi, i comportamenti oggetto di contestazione sono: la preregistrazione inconsapevole ed unilaterale dei dati aziendali delle microimprese in un database telematico, con lo scopo di sollecitare, mediante l’invio di lettere dal contenuto intimidatorio, la sottoscrizione di un abbonamento triennale ad un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento; l’ostacolare il diritto di recesso delle microimprese in ordine alla permanenza di tale vincolo contrattuale per l’intera durata dello stesso; l’invio di ripetuti solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di intraprendere azioni giudiziarie per il recupero coattivo delle quote annuali dell’abbonamento.
Ora l’Antitrust, nonostante la società abbia assicurato di aver cessato da mesi la propria attività nei confronti delle imprese italiane, sulla base dei primi riscontri effettuati nella fase istruttoria, ha ritenuto di dover provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che la pratica commerciale continui ad essere posta in essere, nelle more del procedimento di merito. Ha, pertanto, disposto che la società interessata sospenda immediatamente ogni attività diretta all’invio di solleciti di pagamento a microimprese italiane, attuata anche con la minaccia di adire le competenti autorità giudiziarie per il recupero del credito contestato, più interessi legali e spese, e che pubblichi, a sua cura e spese, un estratto dello stesso provvedimento di sospensione1, sulla versione italiana del suo sito internet www.expo-guide.com.
Inoltre, l’Antitrust ha avviato un procedimento istruttorio nei confronti di Deutscher Adressdienst GmbH (DAD), società  con sede legale ad Amburgo, che gestisce una banca dati on line, denominata “Registro Italiano in Internet per le Imprese”, accessibile tramite il sito internet www.registro-italiano-in-internet.com, consultabile in lingua italiana, contenente informazioni su distinte categorie di soggetti che esercitano attività di impresa in Italia e, contestualmente, nei confronti della Cross Border Recovery s.r.o.(CBR),  società di recupero crediti internazionali, con sede legale a Praga, che agisce per conto di DAD al fine di riscuotere i presunti crediti che quest’ultima vanta nei confronti delle microimprese italiane2.
Secondo le istanze di intervento pervenute all’Antitrust dai soggetti interessati, la società di diritto tedesco DAD fornisce un servizio oneroso in abbonamento della durata di tre anni, non liberamente richiesto dalle microimprese destinatarie della pratica commerciale, consistente nell’apposizione di un annuncio pubblicitario sull’annuario telematico presente sul sito internet www.registro-italiano-in-internet.com. Le microimprese verrebbero a conoscenza dell’esistenza del vincolo contrattuale solo a seguito dell’invio della fattura di pagamento della prima quota annuale, alla quale segue, in caso di mancata risposta o contestazione, l’invio di ripetuti solleciti ed intimazioni di pagamento accompagnati dalla minaccia di intraprendere nei loro confronti azioni legali di recupero credito, anche con l’ausilio della società ceca di recupero crediti internazionali CBR, che ha anche la facoltà di formulare proposte transattive. DAD, inoltre, ostacolerebbe di fatto l’esercizio del diritto di recesso dal servizio in abbonamento chiarendo la natura onerosa del servizio solo ad avvenuta scadenza del termine contrattuale previsto.
 



1 Cfr. Agcm, Provvedimento n. 24524, pubblicato sul Bollettino n. 40 del 14 ottobre 2013.
2 Cfr. Agcm, Provvedimento PS9158, pubblicato sul Bollettino n. 40 del 14 ottobre 2013.