Sanzionate le società del gruppo Index

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Servizi alle microimprese: l’ Antitrust sanziona le società del gruppo Index per pubblicità ingannevole e pratiche commerciali scorrette
Decise sanzioni per un ammontare complessivo di 324.000 euro

 

Nel mirino dell’Antitrust Index Holding S.p.A., società, con sede legale a Bergamo, che svolge attività di holding di gruppo e controlla, fra le altre, direttamente ed indirettamente, le società Index Europea S.p.A., Indexcom S.r.l., Index Finanziaria S.p.A. ed Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A., società anch’esse sanzionate nel provvedimento dell’Autorità1.
Con una strategia coordinata, e ciascuno con un suo ruolo, le società multate pubblicizzavano, presso microimprese svolgenti attività a contatto con il pubblico, la possibilità di aderire a una rete informatica grazie alla quale gli esercenti avrebbero potuto operare come centro di vendita di servizi quali le ricariche di telefoni cellulari, le spedizioni postali e le scommesse on-line”. Omettevano però di spiegare che alcuni servizi avrebbero potuto essere indisponibili. Quando le microimprese cercavano di recedere dal contratto le società opponevano una serie di ostacoli, di fatto impedendo ai piccoli imprenditori l’esercizio di diritti contrattuali.
Il procedimento istruttorio è stato avviato alla luce delle segnalazioni inviate da molte piccole aziende, in gran parte esercenti di bar, edicole, piccoli e piccolissimi ristoranti, spesso a gestione familiare. Il procedimento concerne i messaggi pubblicitari relativi alle offerte proposte dalle società del gruppo di adesione alla rete informatica predisposta dalle società stesse, al fine di consentire ai clienti di operare come centro per la prestazione di servizi telematici di vario genere proposti in un primo momento con la denominazione “IndexPoint” e, successivamente, con quella “ImelPoint”. La campagna pubblicitaria, diffusa a partire almeno dal 2007 e fino a tuttoggi, è stata realizzata con la diffusione di messaggi a mezzo televisione, stampa ed internet, oltre che con la diffusione di materiale pubblicitario in forma cartacea ed in forma di video promozionali direttamente presso le sedi dei possibili clienti, attraverso una rete di promotori. In particolare, i messaggi oggetto del procedimento sono finalizzati ad offrire alle piccole imprese operanti a diretto contatto con il pubblico (bar, ristoranti, tabaccherie e altri piccoli esercizi) la possibilità di aderire ad una rete informatica per operare come centro di vendita di una varietà di servizi, quali ricariche di telefoni cellulari e di servizi televisivi a pagamento, spedizioni postali, biglietteria per spettacoli e viaggi, scommesse on-line, acquisti di carte telefoniche, abbonamenti a riviste, sviluppo e stampa di fotografie, invio telematico di regali, registrazione di domini internet, operazioni su conti di moneta elettronica, trasferimenti di denaro, pagamenti di bollettini postali, dettatura di telegrammi e visure dei registri delle imprese.
Tuttavia, secondo i segnalanti ed in base a quanto emerso in sede istruttoria, il materiale pubblicitario utilizzato per illustrare le attività esercitabili aderendo alla rete fornirebbe informazioni inesatte e fuorvianti circa i beni ed i servizi offerti ed in particolare circa la varietà dei servizi effettivamente resi disponibili e sarebbe atto ad indurre in errore i potenziali aderenti facendo loro credere che vi siano realistiche prospettive di offrire alla propria clientela i servizi pubblicizzati.  Secondo l’Autorità, a fronte di una notevole enfasi posta nei messaggi sulla ricchezza del ventaglio di servizi rivendibili e sui possibili vantaggi economici derivanti dall'adesione alla rete, nessun riferimento è stato inserito nelle pubblicità in ordine ai possibili limiti che invece l'offerta poneva sia in merito alla effettiva disponibilità dei servizi pubblicizzati, sia in merito alla possibilità per gli aderenti di esercitare il diritto di recesso. I contratti proposti contengono, infatti, una serie di previsioni che limitano fortemente la responsabilità delle società offerenti, le quali di fatto pongono a disposizione degli eventuali contraenti la sola fornitura della piattaforma tecnologica e finanziaria senza assumersi alcuna responsabilità in ordine all’effettiva possibilità di rivendere i servizi contrattualizzati attraverso la stessa. L’Autorità ritiene che il danno causato alle microimprese clienti delle società del gruppo Index non è tanto costituito dal venire meno di una diretta possibilità di guadagno dovuta alla indisponibilità momentanea del servizio per il quale si è concluso il contratto, quanto dalla circostanza per cui è di fatto impedito alle piccole imprese di offrire ai propri clienti un dato servizio, situazione che è risultata ripetersi nel tempo cronicizzando l’indisponibilità dei servizi promessi. Tale circostanza comporta un effetto negativo sulla capacità di attrazione commerciale dell’esercizio che pubblicizza autonomamente l’offerta del servizio di cui crede di poter disporre attraverso l’adesione alla rete Index.
L’Antitrust ha ricostruito, nell’ambito del provvedimento, i singoli ruoli delle diverse società. Le sanzioni, particolarmente severe in relazione alla durata delle pratiche scorrette, alla importanza economica delle società sanzionate, alla capacità di penetrazione dei messaggi pubblicitari ed al potenziale pregiudizio economico complessivo per i destinatari, hanno colpito in modo particolare Index Europea S.p.A., la controparte contrattuale nei contratti denominati “Indexpoint”, che ha  pubblicizzato i prodotti e servizi del gruppo nonché gestito i rapporti con i clienti al momento dei loro reclami per la mancata disponibilità dei beni e dei servizi. La società è stata sanzionata per 78 mila euro per pubblicità ingannevole e per 202 mila euro per pratiche commerciali scorrette.
Considerando, inoltre, che i messaggi pubblicitari ingannevoli possono continuare a produrre effetti in termini di danno alle imprese che potrebbero essere indotte a sottoscrivere i contratti pubblicizzati e la pratica accertata è suscettibile di continuare a produrre effetti in termini di danno alle microimprese che hanno già sottoscritto contratti con le società del gruppo, l’Autorità ha ritenuto necessario disporre la pubblicazione di un estratto del provvedimento sanzionatorio a cura e spese di Index Europea S.p.A. e di Istituto di Moneta Elettronica Europeo S.p.A., società che gestiscono i siti web del gruppo Index.



1 Cfr. AGCM Provvedimento n. 24528, pubblicato sul Bollettino n. 41 del 21 ottobre 2013.