Regolamento in materia di diffusione dei sondaggi da parte dei mezzi di comunicazione di massa

837

Approvato il 9 dicembre 2010 dall’AGCOM il nuovo regolamento

 

L’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom), dopo un’ampia consultazione che ha coinvolto istituti di ricerca, associazioni scientifiche e professionali operanti nel campo dei sondaggi, editori e fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha approvato un nuovo regolamento 1, che sostituisce la precedente disciplina, risalente agli anni 2002/2003 2.

L’obiettivo principale è quello di tutelare maggiormente i cittadini attraverso informazioni corrette e veritiere sui sondaggi e le altre rilevazioni, e sulla loro reale rappresentatività della realtà indagata: a tal fine i sondaggi dovranno essere accompagnati da tutte le informazioni utili per accertarne l’attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica.

 

Il regolamento individua tre categorie (art. 1):

   – sondaggio d’opinione: “rilevazione demoscopica di tipo campionario, effettuata tramite questionario…volto a raccogliere informazioni inerenti scelte comportamentali, sentimenti, credenze, valori, opinioni, atteggiamenti”;

  – sondaggio politico-elettorale: “rilevazione sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, volta a cogliere l’orientamento politico ed elettorale… nei confronti di partiti politici e di candidati3;

  – manifestazione di opinioni: “raccolta di opinioni senza valore scientifico ….che non ricorre a procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione spontanea di lettori, telespettatori o utenti web, volta a permettere al pubblico di esprimere le proprie preferenze …, il cui risultato non può essere generalizzato”.

Da tali definizioni emerge chiara la distinzione tra i veri e propri sondaggi (basati su metodi di rilevazione scientifica e sulla definizione di un campione valido 4) rispetto ad altre indagini (fondate sulla partecipazione spontanea di lettori o telespettatori), definite invece quali manifestazione di opinioni (come può essere un televoto, un voto telematico etc): queste ultime non permettono una generalizzazione dei risultati rispetto ai soli individui che hanno partecipato spontaneamente alla rilevazione stessa; in questi casi il regolamento vieta pertanto l’impiego improprio del termine sondaggio da parte dei mezzi di comunicazione per non ingenerare confusione nell’interpretazione dei risultati da parte del pubblico ed impone ai mezzi di comunicazione di precisare l’assenza di valore scientifico di tali indagini.

 

Il regolamento assoggetta a regole precise la diffusione di tutti i tipi di sondaggi (di opinione e politico-elettorali) da parte dei mezzi di comunicazione di massa (televisioni, radio, edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici: sono invece esclusi libri, anche per le difficoltà di applicare le disposizioni su rettifiche ed integrazioni). Tali regole si applicano anche nel caso in cui i mezzi di comunicazione di massa diffondono i risultati di sondaggi pubblicati su siti internet dei soggetti realizzatori, o resi noti nel corso di conferenze stampa e convegni (art. 2).

In particolare (art. 3, 4 e 5):

   –          tutti i sondaggi devono essere accompagnati da una Nota informativa (con gli elementi essenziali sulle caratteristiche del sondaggio, quali il soggetto realizzatore e quello committente, consistenza numerica ed estensione territoriale del campione utilizzato, numero di coloro che non hanno risposto etc: cfr. art. 4) e da un Documento (che contiene informazioni ulteriori su metodo di campionamento, rappresentatività del campione e margine di errore, metodo di raccolta delle risposte, testo integrale delle domande e delle risposte etc; vedi art. 5);

   –          il mezzo di comunicazione che diffonde i sondaggi deve dar conto anche della Nota informativa 5;

   –          il Documento sui sondaggi è pubblicato sul sito dell’Agcom, mentre quello dei sondaggi politici-elettorali sul sito www.sondaggipoliticoelettorali.it della Presidenza del Consiglio.

Il Regolamento ribadisce il divieto di diffusione dei sondaggi elettorali nei 15 giorni antecedenti le elezioni e i referendum nazionali, già previsto dalla legge n. 28/2000 (art. 8, comma 1), con riferimento ai sondaggi che non siano stati già pubblicati in precedenza.

Regole specifiche riguardano la diffusione dei sondaggi in caso di competizioni politiche regionali o locali.

 

L’Agcom è competente a vigilare sul rispetto del Regolamento (artt. 8-12).

In caso di violazione delle regole l’Autorithy apre un procedimento e deve decidere entro i successivi 60 giorni, previo contraddittorio con le parti interessate, ordinando la pubblicazione della Nota informativa o le rettifiche necessarie entro le successive 48 ore. In caso di inottemperanza, si applicano le sanzioni di cui alla legge n. 249 del 1997.

E’ sanzionata anche la mancata trasmissione del Documento o il rifiuto di fornire le ulteriori informazioni richieste dall’Autorità.

L’Agcm può disporre l’archiviazione in caso tempestiva pubblicazione della Nota informativa o di rettifica dopo l’apertura del procedimento.

2 dicembre 2010



1 Per il testo clicca qui .
2 Cfr. delibera n. 153/02/CSP, così come integrata dalla delibera n. 237/03/CSP (leggi qui ).
3 I sondaggi riguardanti la fiducia in esponenti politici o nel governo sono di norma esclusi dalla definizione di sondaggio politico ed elettorale, e rientrano pertanto nei sondaggi di opinione.
4 Nel nuovo regolamento è inserita la definizione di ponderazione, assente nella precedente disciplina, che è una tecnica frequentemente utilizzata dagli istituti di ricerca per meglio delineare il campione, soppesandone i diversi elementi costitutivi.
5 Queste informazioni possono essere riportate nel corpo del testo se si tratta di stampati, oppure possono essere fornite a voce in caso di contenuti audiovisivi, oppure si può adoperare un riquadro graficamente distinto rispetto alle immagini o allo scritto in cui è inserito il messaggio.