RC auto: l’Antitrust si pronuncia per la prima volta in materia di clausole vessatorie

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Oggetto del parere una clausola del contratto della Vittoria Assicurazioni riguardante limiti alla facoltà di cedere il credito risarcitorio 

 Il 15 marzo 2013 l’Autorità ha esercitato per la prima volta la sua funzione di organo amministrativo di tutela del consumatore contro le clausole vessatorie proposte nei contratti commerciali, affidata all’Autorità dall’articolo 37-bis del Codice del consumo, introdotto dall’articolo 5 del c.d. Cresci Italia 1. In particolare, il comma 3 dell’articolo richiamato  offre alle imprese interessate la possibilità di interpellare preventivamente l’AGCM in merito alla possibile vessatorietà della clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. La fattispecie esaminata dall’Antitrust riguarda proprio una richiesta di interpello presentata da Vittoria Assicurazioni in merito ad una clausola che la società intende introdurre nel contratto per la  assicurazione obbligatoria  della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, sottoposto alla specifica approvazione per iscritto del cliente/assicurato.

La clausola, che sarà esposta dettagliatamente anche nel Nota informativa allegata al contratto di assicurazione, prevede essenzialmente una limitazione alla facoltà dell’assicurato danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento del danno a carrozzerie non convenzionate con Vittoria Assicurazioni senza il preventivo consenso della stessa. Tale limitazione non opera se la carrozzeria è convenzionata con l’impresa assicuratrice ovvero se la cessione del credito è stata da essa autorizzata anche mediante un meccanismo di silenzio-assenso. In caso di cessione non autorizzata, gli eventuali maggiori oneri, non giustificabili sulla base dei criteri tecnici e di legge utilizzati per valutare l’entità del risarcimento del danno riportato, rimangono a carico dell’assicurato. La limitazione contemplata dalla clausola opera solo nel caso in cui l’assicurato  danneggiato rivolga la richiesta di risarcimento direttamente al proprio assicuratore, cioè nella cosiddetta procedura di risarcimento diretto ex art. 149 D. Lgs. 209/2005 recante il Codice delle Assicurazioni.

Secondo la società assicuratrice, l’introduzione della clausola è motivata dalla necessità di arginare comportamenti opportunistici e fraudolenti da parte delle autofficine o dei riparatori non convenzionati con la compagnia che, divenuti titolari (cessionari) di ogni diritto ed azione relativi al risarcimento loro ceduti dall’assicurato, possono incrementare l’ammontare di quanto spettante per il danno subito dal veicolo, tra l’altro, aggiungendo altre voci di costo (es. spese legali, danno da fermo tecnico, auto sostitutiva) che l’assicuratore è tenuto a risarcire. L’aumento dei costi indotto da tale comportamento sarà necessariamente traslato sui consumatori, producendo un aumento dei premi delle polizze.

L’Autorità garante della concorrenza, dopo aver sottoposto la questione ad una consultazione online ed aver acquisito il parere dell’IVASS, ha concluso che la clausola oggetto di interpello, pur limitando la libertà contrattuale dell’assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un’ipotesi di vessatorietà ai sensi di quanto previsto dal  Codice del consumo. Le motivazioni di tale parere risiedono in tre ordini di considerazioni.

In primo luogo, la limitazione alla cessione del credito opera nella sola ipotesi della procedura di risarcimento diretto e non in caso di richiesta di risarcimento all’assicuratore del danneggiante, in relazione alla quale la cessione del credito resta nella piena disponibilità del consumatore/assicurato. Inoltre, la limitazione non opera nel caso in cui la società assicuratrice non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell’assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata (silenzio –assenso).

In secondo luogo, in base alla clausola oggetto di interpello l’assicurato può ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia, senza anticiparne i costi, con lo strumento della delega di pagamento. La previsione contrattuale infatti fa espressamente salva la facoltà dell’assicurato danneggiato di delegare il proprio carrozziere ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per il danno subito, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l’importo delle riparazioni effettuate, previamente concordate con il perito della società assicuratrice, che deve rendersi disponibile ad effettuare la perizia entro due giorni dalla messa a disposizione del veicolo danneggiato.

In terzo luogo, la limitazione della libertà contrattuale dell’assicurato, nella misura in cui rappresenta un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni, è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi per gli assicurati in termini di diminuzione dei premi dovuti per l’assicurazione RC Auto.

L’Autorità ritiene che tali argomentazioni dimostrino che la clausola, nella sua unitarietà, possa bilanciare interessi diversi meritevoli di tutela quali, dal lato dell’impresa, l’esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l’aumento dei costi che incidono sull’ammontare dei premi delle polizze; dal lato del consumatore/assicurato, la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione avvalendosi della delega di pagamento, con tempi rapidi per l’attivazione del perito e l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione del credito verso riparatori non convenzionati. Inoltre, l’Autorità sottolinea che la clausola contrattuale proposta dalla Vittoria Assicurazioni riserva al consumatore che si avvalga della cessione del credito autorizzata dalla società o si rivolga ai riparatori convenzionati, un vantaggio economico in termini di sconto sul premio imponibile, pagato nell’ultima annualità assicurativa relativamente alla garanzia RC Auto, fruibile dall’assicurato danneggiato al momento della liquidazione del danno.

La Federcarrozzieri ed il Consorzio carrozzieri italiani hanno presentato ricorso al Tar. Come sempre daremo conto su questo sito delle decisioni dei giudici amministrativi.

27 marzo 2013 (aggiornamento del 1° giugno 2013)



1  AGCM, Provvedimento CV13 n. 24268, pubblicato sul Bollettino n. 11 del 2013.