Pubblicità ingannevole di prodotti alimentari: la campagna promozionale della linea “Giusto senza zucchero”

830

Sanzione dell’Antitrust alla società Giuliani  

 In base ai medesimi rilievi già mossi ai messaggi pubblicitari di alcuni preparati alla frutta 1, l’Autorità garante della concorrenza ha irrogato una multa di 90.000 euro alla società Giuliani per la promozione della linea di alimenti “GIUSTO senza zucchero2, costituita da prodotti per colazione e merenda e da dolci  pasquali e natalizi posti in commercio nelle farmacie.

Nel sito internet della società tali preparati vengono presentati come ”prodotti dal sapore dolce, ma con  apporto calorico inferiore a quello dei dolci tradizionali, grazie alla sostituzione dello saccarosio con dolcificanti … meno calorici dello zucchero….quali maltitolo e isomalto“; pertanto se ne suggerisce l’inserimento anche  nell'ambito di un’alimentazione controllata. Inoltre, la linea dei prodotti “GIUSTO Senza zucchero” è presentata congiuntamente a quella denominata “GIUSTO Diabel”  espressamente dedicata a soggetti diabetici. Sulle confezioni è riportato il logo ”GIUSTO senza zucchero”, unitamente ad altre  indicazioni nutrizionali; in particolare su  gran parte delle etichette è  utilizzata la dicitura  "Senza zuccheri aggiunti", su altre compare la scritta "Senza zucchero con …" seguita dal nome dell’edulcorante sostitutivo, su un limitato numero di confezioni figura la segnalazione "Senza zucchero". Per le parole "Senza zuccheri aggiunti"  – tra l’altro – si fa ricorso a caratteri di stampa  di dimensioni diverse, con l’effetto di dare minor rilievo proprio al termine “aggiunti”.

A giudizio dell’Antitrust le affermazioni utilizzate per la promozione dei prodotti non sono conformi alle prescrizioni comunitarie e si configurano come pratiche commerciali scorrette per le seguenti ragioni:

·         l’uso della dicitura “senza zucchero” è consentito solo qualora un preparato non contenga più di 0,5 gr. di zuccheri per 100 gr. di prodotto, il che si verifica – nel caso specifico – solo per i croissant; appare, pertanto, inappropriata anche la decisione di caratterizzare l’intera linea alimentare con la denominazione commerciale ”GIUSTO senza zucchero”;

·         l’indicazione “senza zuccheri aggiunti” risulta fuorviante per la maggiore evidenza grafica dei primi due termini che possono indurre il consumatore  a ritenere del tutto assente lo zucchero. Inoltre, tale indicazione  è ammessa solo se l’alimento “non contiene mono  o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue  proprietà dolcificanti”; nel caso di specie, invece, al fine innalzare il contenuto zuccherino dei preparati si ricorre a vari  ingredienti che hanno potere dolcificante anche se non sono  classificati come edulcoranti nei regolamenti comunitari (succo d’uva nei preparati a base di frutta, inulina, malto o amidi nelle tavolette di cioccolata e in alcuni tipi di dolci e biscotti);

·         l’indicazione che la linea di prodotti  in questione si adatta ad un’alimentazione controllata suggerisce che siano prodotti “dotati di particolare attrattività nutrizionale, in quanto più leggeri e meno calorici”:

·         il fatto di presentare congiuntamente nella campagna  promozionale le due linee “GIUSTO senza zucchero” e “GIUSTO Diabel”, con l’affermazione  che si tratta di alimenti dietetici destinati ai diabetici ed a quanti seguono un regime alimentare controllato, veicola l’idea che  i prodotti “GIUSTO senza zucchero” apportino vantaggi nutrizionali (anche) ai diabetici.

Infine, la circostanza che la commercializzazione della linea “GIUSTO senza zucchero” avviene esclusivamente tramite il canale farmaceutico e parafarmaceutico, sempre ad avviso dell’Antitrust, rafforza i profili di scorrettezza rilevati nella pratica  promozionale.

Nella quantificazione della sanzione pecuniaria – si precisa nel provvedimento – si è tenuto conto del fatto che la società Giuliani è  già incorsa in provvedimenti dell’Autorità per aver disapplicato il Codice del Consumo (clicca qui ).

 


1 Confronta le schede riguardanti Zuegg e Hero diet e Fiordifrutta della Rigoni

2 Procedimento 8376, Provvedimento 24311 pubblicato sul Bollettino AGCM n.18/2013.