Pubblicità ingannevole di alcuni prodotti cosmetici della linea Nivea

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L’Antitrust conferma la sanzione di 150.000 euro a carico della società Beiersdorf

Nel 2009, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la campagna pubblicitaria svolta tra il 2008 ed il 2009 dalla Beiersdorf (società che produce e vende prodotti cosmetici, medicali, chimici, farmaceutici, titolare in particolare del marchio Nivea) riguardante il cosmetico in gel Nivea My Silhouette e il trattamento anticellulite denominato Good bye Cellulite Dual Program In&Out (composto da un integratore e un cosmetico ad uso esterno).

I messaggi pubblicitari enfatizzavano i benefici ottenibili attraverso  l’uso dei due prodotti. In particolare:
My Silhouette consentirebbe una riduzione di cosce, fianchi, girovita e pancia “fino a 3 cm” (“snellisce e rimodella già in 4 settimane – fino a 3 cm in meno nei punti critici….Test in vivo su 28 donne con misurazione mensile dei risultati in via body scanner in 2 mesi di utilizzo del prodotto”). L’azione snellente e rimodellante veniva giustificata dalle proprietà delle sostanze che lo compongono: Thè bianco (riduce il grasso nelle cellule e ne evita il ritorno) ed estratto di Anice (azione di stimolo del metabolismo cellulare).
 – Good bye Cellulite Dual Program In&Out agirebbe sul deposito di grassi favorendone la conversione in energia e contrasterebbe la cellulite, riducendo visibilmente in 4 settimane gli inestetismi della cellulite (“un sistema innovativo che agisce sia dall’interno eliminando l’accumulo di grassi, sia dall’esterno attenuando l’effetto a buccia d’arancia. Due prodotti diversi, un programma integrato, che con due semplici gesti ti aiuta a liberarti di quei fastidiosi e antiestetici cuscinetti).
L’Antitrust, avvalendosi dell’apporto dell’IFO (Istituti Fisioterapici Ospitalieri) ha contestato la validità scientifica delle affermazioni sopra riportate, con riferimento sia agli studi in vitro (che non proverebbero l’efficacia delle sostanze) che alle sperimentazioni in vivo (a causa soprattutto dell’inadeguatezza del campione utilizzato e della metodologia adottata).
In conclusione, l’Agcm ha deliberato una sanzione di 150.000 euro a carico della Beiersdorf, sanzione ridotta per tener conto dell’atteggiamento collaborativo della società, che aveva sospeso tutta la pubblicità e cessato la commercializzazione di uno dei prodotti dopo l’apertura del procedimento(procedimento PS1474 – provvedimento 20493 del 2009).
 
Nel 2010, in seguito al ricorso della società, il Tar del Lazio ha annullato la pronuncia dell’Agcm per l’assenza di un adeguato contraddittorio con la Beiersdorf (sentenza n. 20909 del 2010).
 
Il 16 febbraio scorso l’Antitrust, sulla base dei nuovi documenti presentati dalla società e della relazione integrativa predisposta dal Direttore scientifico dell’Istituto Dermatologico San Gallicano, ha ribadito la scorrettezza dei messaggi pubblicitari, confermando la sanzione di 150.000 euro e disponendo l’adeguamento delle confezioni delMy Silhouette. L’Agcm ha sottolineato che per accertare la funzionalità dei cosmetici – analogamente a quanto avviene per i medicinali – devono comunque essere realizzati studi e procedure basati su strumenti diagnostici e di confronto con prodotti similari e che abbiano caratteristiche di riproducibilità e ripetibilità (procedimento PS1474B – provvedimento 22099 del 2011).
 
Se vuoi approfondire la tematica delle pratiche scorrette nel settore dei cosmetici leggi scheda Assoutenti.
 

10 marzo 2011