Pratiche commerciali scorrette della Ryanair sanzionate ripetutamente dall’Antitrust

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Il Tar riduce da 502.500 euro a 427.500 euro l’importo delle sanzioni. Ulteriori sanzioni dell’Antitrust per 452.000 euro

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha punito più volte, con sanzioni elevate, diverse compagnie aeree: vedi ad esempio i casi Expedia, eDreams, Opodo Italia e Air Italia , quelli di  Germanwins, Bluexpress e Alitalia  e quelli di Wizz air ed Easy jet .

Il 15 giugno 2011 l’Antitrust ha esaminato  le segnalazioni pervenute da numerosi utenti, in un lungo arco temporale di oltre 3 anni (tra il 2008 ed il 2011) relative ai seguenti comportamenti scorretti della Ryanair (prima compagnia aerea low cost in Europa):

disponibilità posti a tariffa ridotta. L’Agcm ha contestato l’estrema difficoltà di trovare biglietti aerei alle tariffe particolarmente vantaggiose pubblicizzate dalla compagnia su internet e sulla stampa italiana, nazionale e locale (ad es. “1 milione di posti a 1 euro – solo andata – tasse e spese opzionali escluse”); le limitazioni e condizioni non erano esplicitate nei messaggi pubblicitari, anzi l’effettiva disponibilità dei posti (che non compare neppure sul sito internet) era soggetta a scelte puramente discrezionali della compagnia, effettuate giorno per giorno in base alle vendite effettive; lo stesso numero complessivo dei posti disponibili a tariffe ridotte era riferito anche alle tratte extranazionali, cui l’utente italiano è difficilmente interessato. Tutti fattori, insomma, volti ad “agganciare” il consumatore interessato e fargli consultare il sito internet della compagnia dove avrebbe trovato tariffe molto meno vantaggiose;

tariffe non trasparenti. In caso di acquisto on line oppure tramite call center erano aggiunti alla tariffa pubblicizzata oneri ulteriori (talvolta denominati “spese facoltative”); non era indicata l’iva per taluni servizi; erano inoltre addebitate commissioni per pagamenti effettuati con carta di credito. L’utente veniva a conoscenza di tali costi solo dopo aver attivato la procedura di prenotazione e tutto ciò è in contrasto con la normativa vigente, che impone di includere nella tariffa pubblicizzata tutte le componenti di costo, ivi incluse le tasse;

rimborso dei biglietti. L’Agcm ha contestato la scarsa chiarezza delle informazioni sulle modalità di rimborso e l’eccessiva onerosità della procedura in caso di mancato utilizzo del biglietto per cause addebitabili alla compagnia: il cliente doveva infatti rivolgersi a numeri a pagamento ed era richiesto un importo per l’avvio della pratica in caso di richiesta di rimborso delle tasse governative;

informazioni in lingua inglese. La compagnia pubblicava sul sito internet le condizioni generali di trasporto solo in lingua inglese, con evidenti problemi per il consumatore medio;

cambio data/orario/tratta etc. Mancava un’adeguata informazione sui costi addebitati all’utente nelle diverse fattispecie (spesso molto significativi), ivi inclusi quelli per la ristampa del titolo di viaggio.

Tali comportamenti, secondo l’Autorithy, non consentivano all’utente di conoscere con esattezza caratteristiche e costo effettivo dei servizi proposti oppure lo privavano di informazioni necessarie ad assumere una scelta pienamente consapevole.

Data la gravità delle condotte in essere, l’Antitrust ha respinto gli impegni presentati dalla compagnia e ha deliberato una sanzione complessiva di 502.500 euro che tiene conto, tra l’altro, delle precedenti violazioni del codice del consumo da parte della Ryanair e delle misure già adottate dalla stessa compagnia per eliminare o ridurre le pratiche scorrette contestate. L’Agcm ha stabilito un termine di 60 giorni entro il quale la Ryanair dovrà comunicare le iniziative assunte per eliminare del tutto le pratiche scorrette sopra esaminate 1.

Il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato hanno respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento avanzata dalla Ryanair, riservandosi di decidere nel merito del ricorso 2. Il Tar del Lazio, con un’articolata sentenza, si è successivamente pronunciato nel merito del ricorso di Ryainair, condividendo per larga parte la pronuncia dell’Antitrust. In particolare sono state confermate pienamente le sanzioni per le pratiche scorrette riguardanti la disponibilità posti a tariffa ridotta, le tariffe non trasparenti e le  informazioni in lingua inglese. Il giudice amministrativo non ha invece considerato aggressiva la pratica relativa al rimborso dei biglietti, con conseguente riduzione della relativa sanzione. Per quanto riguarda infine il cambio data/orario/tratta etc il Tar ha ritenuto trattarsi di episodi occasionali, non imputabili direttamente alla compagnia, ma alle società di servizi che operano in nome e per conto di essa. In conclusione, l’importo complessivo della sanzione è stato ridotto da 502.500 euro a 427.500 euro 3.

Il 30 maggio 2012 l’Antitrust ha deliberato una nuova sanzione di 52.500 euro a carico della società per aver reiterato, sia pure in parte, alcune delle pratiche scorrette sopra descritte, con particolare riferimento alla scarsa trasparenza delle tariffe e alle modalità di rimborso dei biglietti; la sanzione tiene conto dell’impegno assunto dalla società ad attuare la delibera dell’Agcm entro la fine dell’anno 4.

Il 27 marzo 2013 l’Antitrust ha deliberato un’ulteriore sanzione di 400.000 euro 5. Nonostante gli impegni assunti, la compagnia ha continuato ad applicare una “tassa carta di credito”, pari al 2% dell’importo totale della transazione, al termine del processo di prenotazione on line nel caso di pagamento con numerose carte di credito (non nel caso di pagamento con carta di debito). Solo a partire dal 7 febbraio 2013, a seguito del nuovo procedimento aperto dall’Antitrust, Ryanair ha provveduto ad includere tale importo nel prezzo pubblicizzato, garantendo al tempo stesso uno sconto per i clienti che utilizzino una carta di debito. L’Autorità ha considerato tale condotta una grave inottemperanza alle precedenti decisioni in materia, ribadendo che il supplemento richiesto non corrisponde a un servizio diverso e ulteriore rispetto a quello di trasporto, ma è inscindibilmente connesso alle modalità di pagamento normalmente utilizzate dagli utenti e non è perciò separabile dal prezzo del biglietto aereo. Ciò in contrasto anche con il comportamento degli altri operatori concorrenti che si sono invece adeguati alle indicazioni dell’Antitrust.

 
4 luglio 2011 (aggiornamento del 23 aprile 2013)


1 Vedi il procedimento PS982 – provvedimento n.  22511 del 2011.

2 Cfr. l’ordinanza del Tar n. 3784 del 2011 e l’ordinanza del CdS n. 5353 del 2011.

3 Vedi la sentenza del Tar n. 3318 del 2012.

4 Cfr. il procedimento IP117.

5 Vedi il procedimento IP117B – provvedimento n. 24290 del 2013.