Più tutela per i consumatori: le novità dell’ultima direttiva UE

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Buone notizie dall’Europa per i consumatori: il Consiglio europeo, avendo raggiunto nei mesi scorsi un accordo in merito con il Parlamento UE, ha adottato in questi giorni un’importante direttiva che rafforza la tutela del consumatore nei paesi membri.

La direttiva modifica la direttiva relativa alle pratiche commerciali sleali (2005/29/CE), la direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE), la direttiva sulle clausole abusive nei contratti (93/13/CEE) e la direttiva sull’indicazione dei prezzi (98/6/CE).

Che cosa prevede la direttiva europea a tutela dei consumatori

Più semplicità nello stabilire le sanzioni

Sarà assicurata maggiore armonizzazione e semplificazione di alcuni dei criteri utilizzati per stabilire il livello delle sanzioni per le violazioni del diritto UE in materia di consumatori

Rimedi individuali per chi è danneggiato da marketing aggressivo

La direttiva prevede il diritto a rimedi individuali per i consumatori lesi da pratiche commerciali sleali, come un marketing aggressivo.

Transazioni online più trasparenti

Dovrà esservi maggiore trasparenza nelle transazioni online, in particolare per quanto riguarda l’utilizzo di recensioni online, la fissazione personalizzata dei prezzi sulla base di algoritmi o una migliore classificazione dei prodotti dovuta ai “posizionamenti a pagamento”.Inoltre vi sarà l’obbligo per i mercati online di comunicare ai consumatori se, in una transazione, il professionista responsabile è il venditore e/o il mercato online stesso.

Servizi digitali “gratuiti” che in realtà “paghiamo” con i nostri dati

La direttiva richiede maggior tutela dei consumatori rispetto ai servizi digitali “gratuiti”, ad eempio l’archiviazione su cloud, i social media e gli account di posta elettronica, per i quali i consumatori non pagano un importo in denaro ma forniscono dati personali.

Altre garanzie della nuova direttiva UE sui consumatori

La direttiva prevede inoltre

  • informazioni chiare ai consumatori in caso di riduzione dei prezzi;
  • l’eliminazione di oneri sproporzionati, ad esempio l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione obsoleti, che la legislazione vigente impone alle imprese;
  • chiarimenti sulla libertà degli Stati membri di adottare provvedimenti per proteggere gli interessi legittimi dei consumatori rispetto a pratiche particolarmente aggressive o ingannevoli di commercializzazione o vendita nel quadro di vendite negoziate fuori dai locali commerciali;
  • chiarimenti sul trattamento che gli Stati membri dovrebbero riservare alla commercializzazione ingannevole di prodotti “a duplice qualità”.

L’adeguamento dei paesi membri

Gli Stati membri avranno 24 mesi di tempo per adottare le misure necessarie all’attuazione della direttiva: le misure inizieranno ad applicarsi sei mesi più tardi.