Note sulla dichiarazione di default di un cliente privato

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Si considera intervenuto un default in relazione a un particolare debitore di una banca o altro ente finanziario ( sia esso un cliente privato che una impresa) nel momento in cui si verificano entrambi gli eventi sotto indicati o uno di essi.

a) la banca giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni;

NB: Tra gli elementi da considerare come indicativi dell’improbabile adempimento figurano le seguenti circostanze: a) l’ente include il credito tra le sofferenze o gli incagli; b) l’ente riconosce una rettifica di valore su crediti specifica derivante da un significativo scadimento del merito di credito successivamente all’assunzione dell’esposizione; 

b) il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su una obbligazione creditizia rilevante verso l’ente, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni etc.

Nel caso dell’evento b)

Il Regolamento UE – come attuato nella normativa nazionale – stabilisce che un’esposizione creditizia scaduta va considerata rilevante per dichiarare il default quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:

  1. (soglia assoluta): 100 euro per le esposizioni del cliente retail e 500 euro per le esposizioni dei clienti diversi (imprese)
  2. (soglia relativa): l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (banca o finanziaria); la componente relativa è quindi rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni dello stesso debitore iscritte nel bilancio dell’ente.

Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di Default.

Casi di rilevanza :

a) per gli scoperti, il conteggio dei giorni di arretrato inizia dal momento in cui il debitore ha superato il limite concesso, ha ricevuto notifica di un limite inferiore al saldo negativo in essere o ha utilizzato credito senza autorizzazione e l’importo scoperto è considerevole; a tal fine il limite concesso comprende qualsiasi limite creditizio determinato dall’ente e in merito al quale il debitore è stato informato dall’ente;

b) la rilevanza di un’obbligazione creditizia ( prestito, mutuo, etc) in arretrato è valutata rispetto a una soglia fissata dalle autorità competenti. Attualmente l’1% del valore dell’esposizione complessiva verso la banca (per tutti i prestiti, mutui, aperture di credito, scoperti concordati con il cliente). Il Regolamento stabilisce, inoltre, i criteri in base ai quali effettuare questi calcoli.

Nel solo caso del default del cliente retail una ulteriore distinzione rispetto alle imprese è quella che consente alla banca di decidere preventivamente, in via generale e per tutti i rapporti che ha con tutta la clientela, se intenderà applicare i calcoli al complesso dei rapporti di credito/debito che sono aperti con il debitore (approccio per debitore) o applicarli per ciascuna delle singole linee di credito  che il singolo cliente debitore ha in corso (approccio per transazione). (Questa scelta deve essere comunicata al cliente e all’EBA).

IMPORTANTE: Tra questi nuovi criteri  è anche previsto che non è più possibile compensare gli importi scaduti su una linea con eventuali altre linee di credito aperte e non utilizzate dal cliente (c.d. margini disponibili).

Il fatto che si debbano superare ambedue le soglie presuppone che il cliente abbia vari rapporti con la banca; non solo, quindi, per la tenuta di un conto corrente o servizi di pagamento rispetto ad un deposito con saldo attivo (nel qual caso la soglia dell’1% non avrebbe una base predefinita su cui possa essere calcolata), ma anche un rapporto di credito di qualsiasi tipo (mutuo, prestito, scoperto, etc). In questo secondo caso, su queste transazioni,  opera il calcolo della soglia dell’1% del totale della esposizione concordata.

E se invece il cliente ha solo un c/c su cui ad esempio sono emessi assegni non coperti o domiciliazioni bancarie o altri ordini di pagamento superiori ai 100€, non coperti dalla provvista giacente, potrebbe scattare comunque il default in violazione di questa sola soglia? O più semplicemente la banca si rifiuterà di dare seguito al pagamento, evitando così lo sconfinamento e quindi senza dover dichiarare il default?

Questo punto è da chiarire e Assoutenti intende farlo con l’Autorità. Una delle ipotesi è quella che il default possa comunque scattare perché la banca potrebbe ritenere che si possa applicare, in questo caso, la ipotesi a) di default ovvero il fatto che l’ente può giudicare improbabile che, senza il ricorso ad azioni, quale l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alle sue obbligazioni creditizie verso l’ente stesso, la sua impresa madre o una delle sue filiazioni.

IMPORTANTE: se un cliente viene qualificato come in default presso una società del gruppo bancario, tale qualificazione si estende a tutte le società del gruppo.

QUESTIONE DELLA SCADENZA DEI TERMINI

Le Linee Guida EBA specificano, tra l’altro, i criteri di calcolo dei giorni di scaduto delle esposizioni creditizie nonchè gli indicatori qualitativi e quantitativi da considerare ai fini dell’identificazione del probabile inadempimento, le regole di applicazione della definizione di Default alle esposizioni creditizie retail, i criteri di uscita dallo stato di Default.

Come si calcolano i giorni di scoperto che determinano la dichiarazione di default del cliente?

Secondo la  Guida tecnica dell’ABI alle nuove regole europee in materia di definizione di default per le persone fisiche dell’ABI si applicano in linea generale i criteri dell’art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013 “Indicazioni in tema di rapporti con la clientela”. Ovvero:

Per quanto riguarda i tempi dello sconfinamento se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza dei 100 € il default non scatta.  

Se invece l’esposizione supera i 100 €, per far scattare il default devono passare 90 giorni consecutivi.  Quindi il susseguirsi di periodi brevi di sconfinamento e tempestivo rientro dalle soglie prima del 90° giorno, ripetuti anche a breve intervallo, non danno luogo di per sè al default.

 (Ma sempre se la banca non ne deduca che sussistono serie probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni (evento ipotesi a); la valutazione della banca sui dei comportamenti del cliente è largamente discrezionale della banca, anche se il regolamento del 2016 aveva elencato una serie di indicatori).

Come si calcolano i giorni di arretrato?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati – anche parzialmente – corrisposti.

Il conteggio dei giorni di arretrato per le carte di credito inizia dalla data di addebito del pagamento minimo.

Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati concordemente sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo. E’ il caso delle moratorie su mutui e prestitinche  le associazioni dei consumatori hanno concordato con l’Abi e con il Governo negli ultimi mesi.

Nel caso in cui il rimborso dell’obbligazione sia oggetto di una controversia tra il debitore e l’ente, il conteggio dei giorni di arretrato potrà essere sospeso sino alla soluzione di detta controversia, al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni: (a) la controversia tra debitore e enti sull’esistenza o sull’ammontare dell’obbligazione creditizia è stata presentata dinanzi a un giudice o è stata trattata in un altro procedimento formale di un organo esterno; (b) nel caso specifico di leasing, un reclamo formale è stata indirizzato all’ente in merito all’oggetto del contratto e la fondatezza del reclamo è stato confermato.

USCITA DALLA CONDIZIONE DI DEFAULT

Quando, è riconosciuta la possibilità per il debitore di “uscire” dalla condizione di default?

Questo è possibile qualora siano trascorsi almeno tre mesi consecutivi dal momento in cui sono venute meno le condizioni debitorie che hanno portato alla dichiarazione di default e, pertanto, il debitore abbia regolarizzato la sua posizione.

Il termine è esteso ad  un anno per i clienti sottoposti a ristrutturazione del debito, fermo restando che oggetto di valutazione dell’intermediario deve essere la condotta e la complessiva situazione finanziaria del debitore, con ritorno in bonis solo qualora questa sia ritenuta stabile in modo effettivo e permanente.

IMPORTANTE:

Si segnala che il cliente tornato in bonis non ha diritto alla automatica cancellazione della posizione di residuo arretrato dalla Centrale Rischi.

Pertanto valgono i tempi di conservazione e di cancellazione dei dati stabiliti dal Codice deontologico dei SIC (Sistemi di Informazione Creditizia, cd. Credit Bureaux o banche dati cattivi pagatori) concordato con il Garante Privacy.

Ritardo del pagamento dovuto al malfunzionamento dei sistemi (c.d. situazioni tecniche di arretrato)

Le situazioni tecniche di arretrato, dovute al malfunzionamento del sistema di pagamento o a errori nei processi della banca o di terzi che intervengono nell’operazione di credito che comportano un ritardato o un inesatto accredito del pagamento effettuato, non determinano il default del cliente.

Ulteriori elementi da conoscere

Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?

Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di leasing e factoring)

Secondo il Reg ue 2018 n. 171:

 La componente assoluta è rappresentata dall’importo massimo che può raggiungere la somma di tutti gli importi in arretrato dovuti da un debitore all’ente, all’impresa madre dell’ente o a una delle sue filiazioni («obbligazione creditizia in arretrato»). L’importo massimo per il cliente retail non può superare i 100 EUR o il controvalore di tale importo in moneta nazionale.

La componente relativa è rappresentata dalla percentuale che esprime il rapporto tra l’importo dell’obbligazione creditizia in arretrato e l’importo complessivo di tutte le esposizioni verso lo stesso debitore iscritte nel bilancio dell’ente, dell’impresa madre dell’ente o di una delle sue filiazioni, escluse le esposizioni in strumenti di capitale. La percentuale è compresa tra il 0 % e il 2,5 % ed è fissata all’1 % quando corrisponde ad un livello di rischio che l’autorità competente considera ragionevole.

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