Mediaset premium: quando le richieste di interruzione dell’abbonamento non vengono tempestivamente esaminate

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L’Antitrust sanziona con 200.000 euro la società RTI per pratica commerciale scorretta

 

Il 6 aprile 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato le segnalazioni di numerosi abbonati di Mediaset premium, i quali lamentavano che la società RTI (Reti televisive italiane spa) aveva continuato a richiedere il pagamento del canone (applicando talora delle penali) dopo l’invio delle richieste di recesso.

L’Agcm ha verificato che negli anni scorsi, in un numero assai elevato di casi, si sono registrati forti ritardi nella gestione delle pratiche di recesso da parte della società incaricata da RTI e che di tale problematica la stessa RTI era a conoscenza; in particolare, sarebbe emerso un problema di interpretazione di molte domande di recesso anticipato, classificate invece come “disdette” alla scadenza dell’abbonamento.

L’Autorithy ha contestato la mancata adozione, per un lungo periodo di tempo, di misure idonee a risolvere queste gravi disfunzioni, creando così ostacoli all’esercizio del diritto di recesso nei termini stabiliti dalle condizioni generali del contratto e addebitando somme non dovute.

L’Antitrust, dopo aver respinto gli impegni presentati dalla RTI per rimuovere le cause di tali ritardi 1 (il codice del consumo non consente l’utilizzo di tale strumento in caso di condotte “manifestamente scorrette e gravi”), ha applicato una sanzione di 200.000 euro, che tiene conto, da un lato, delle dimensioni dell’operatore, della diffusione di tale pratica, di precedenti condotte commerciali scorrette da parte della stessa società e, dall’altro lato, del rimborso dei corrispettivi non dovuti ai clienti che avevano effettuato un formale reclamo 2.

 

26 aprile 2011



1 Nel sito Mediaset sono stati ad esempio inseriti distinti moduli per effettuare le richieste di recesso immediato ovvero quelle di disdetta alla scadenza del contratto.
2 Vedi il procedimento PS5672, provvedimento n. 22273, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 14/2011.