Maggiore trasparenza delle bollette del servizio idrico integrato

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 La nuova direttiva dell’AEEG sui documenti di fatturazione

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha approvato i criteri cui gli operatori del settore dovranno adeguarsi conformarsi al fine di consentire agli utenti una più facile lettura delle bollette, una conoscenza delle caratteristiche del servizio e delle procedure di reclamo ed un uso più consapevole delle risorse idriche. La nuova disciplina ( Delibera n. 586 del 28 dicembre 2012 ) entrerà in vigore  il 1° gennaio 2014, anche se alcune informazioni (ad es. quelle sulla qualità dell’acqua) saranno disponibili prima sui siti internet dei gestori.

Informazioni relative all’utente finale e alla fornitura. Nella bolletta (l’utente può achiederne l’invio per via telematica) sono riportate, oltre ai dati fiscali, le seguenti informazioni:

a) nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA dell’intestatario del contratto di fornitura;

b) indirizzo di fornitura e, se diverso, all’indirizzo di recapito;

c) dati identificativi della fornitura (numero contratto e/o codice identificativo dell’utente finale);

d) tipologia di utenza;

e) tipologia di tariffa applicata;

f) eventuale minimo contrattuale impegnato per le utenze non domestiche;

g) matricola e tipologia di misuratore installato.

La bolletta relativa ad utenze condominiali riporta il numero delle unità immobiliari servite, suddivise in base alle diverse tipologie di utenza.

Periodo di riferimento della fatturazione, letture e consumi. La bolletta evidenzia:

a) il periodo cui si riferisce la fatturazione, le date di emissione e di scadenza del pagamento;

b) l’eventuale indicazione che la bolletta è rateizzabile;

c) se la bolletta è di conguaglio, basata su consumi stimati o mista;

d) le letture rilevate e/o le eventuali autoletture valide ai fini della fatturazione ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura e/o le letture stimate e la relativa data;

e) i consumi effettivi e/o i consumi stimati;

f) i consumi fatturati per il periodo di riferimento;

g) le modalità per comunicare l’autolettura previste dalle condizioni contrattuali di fornitura.

Nelle bollette di conguaglio viene posto in evidenza il periodo cui si riferisce il conguaglio ed i consumi stimati già contabilizzati nelle precedenti bollette.

In ogni bolletta deve essere posto in evidenza il consumo annuo dell’utente finale, calcolato sulla base delle letture effettive e/o autoletture o delle migliori stime disponibili. L’unità di misura è il metro cubo.

Informazioni relative a pagamenti, morosità e deposito cauzionale. La bolletta riporta:

a) le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dall’utente finale;

b) la situazione dei pagamenti delle bollette precedenti, indicando l’eventuale esistenza di bollette che non risultino pagate dall’utente finale al momento dell’emissione della bolletta in cui tale informazione è riportata;

c) il tasso di interesse di mora che il gestore applica in caso di ritardo nei pagamenti, ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura.

La bolletta informa l’utente finale circa le procedure previste dalle condizioni contrattuali in caso di morosità e i relativi costi eventualmente addebitabili all’utente finale in conformità alla normativa vigente. Nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione del pagamento ai sensi delle condizioni contrattuali di fornitura viene segnalata con evidenza tale possibilità e vengono fornite indicazioni all’utente finale sui tempi e sulle modalità con cui la rateizzazione può essere richiesta. La bolletta indica il deposito cauzionale eventualmente versato dall’utente finale.

Servizio guasti, informazioni e reclami. La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del servizio segnalazione guasti e per il servizio di informazioni ai clienti. La bolletta riporta in maniera evidente il recapito per la presentazione al gestore, anche in forma scritta, di reclami o di richieste di informazioni.

Indicazione comparativa dei consumi. Al fine di promuovere l’uso efficiente delle risorse e la tutela dell’ambiente, il gestore riporta in bolletta un’indicazione, in forma grafica, che consenta all’utente finale di valutare le variazioni dei consumi medi giornalieri di acqua, con riferimento almeno agli ultimi quattro periodi per cui sono  disponibili consumi effettivi.

Informazioni sulla tariffa applicata. La bolletta riporta i valori della tariffa applicata all’utente finale e l’ultimo aggiornamento, indicando in modo completo la fonte normativa e l’organismo da cui deriva.

Quadro di sintesi. Nella prima pagina della bolletta è contenuto un Quadro di sintesi (con un carattere di stampa facilmente leggibile con modalità grafiche liberamente determinate dai gestori) che riporta:

a) tutte le informazioni di cui alla presente direttiva;

b) il totale dovuto per la quota fissa;

c) il totale dovuto per il servizio di acquedotto;

d) il totale dovuto per il servizio di depurazione;

e) il totale dovuto per il servizio di fognatura;

f) il totale dovuto per eventuali voci di perequazione;

g) l’eventuale bonus sociale;

h) in detrazione, gli eventuali acconti già fatturati in precedenti bollette;

i) gli eventuali addebiti/accrediti diversi da quelli derivanti dall’applicazione della tariffa

l) l’IVA;

m) l’importo totale della bolletta;

n) lo stato di pagamento delle precedenti bollette.

Nel Quadro di sintesi viene indicato se l’utente finale:

  • è servito da un impianto di depurazione attivo;

  • non è servito da un impianto di depurazione attivo per il quale sia in corso attività di progettazione, realizzazione, completamento o attivazione;

  • non è servito perché l’impianto di depurazione risulta temporaneamente inattivo o è stato

  • temporaneamente inattivo;

  • non è servito da un impianto di depurazione attivo per il quale non è in corso alcuna attività di progettazione, completamento o attivazione.

Informazioni sulla qualità e sulle condizioni contrattuali. Il gestore indica in bolletta le modalità con cui l’utente finale può ottenere le seguenti informazioni:

a) livelli di qualità garantiti dal gestore nel rispetto della normativa vigente, ai livelli di qualità raggiunti l’anno precedente e alla Carta dei servizi in vigore;

b) composizione analitica dell’acqua distribuita;

c) condizioni contrattuali di fornitura in vigore;

d) procedure di reclamo.

Il gestore rende disponibili le informazioni di cui sopra, in modo che siano accessibili a tutti i clienti finali nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage e con almeno un’ulteriore modalità. Su richiesta dell’utente finale, il gestore fornisce per iscritto le informazioni suddette entro 15 giorni solari dalla ricezione della richiesta.

Informazioni sulla composizione dell’acqua distribuita. Il gestore rende disponibile sul proprio sito internet, con accesso diretto dalla  homepage, una modalità di ricerca delle informazioni relative alla composizione analitica dell’acqua distribuita per indirizzo di fornitura. Le informazioni riguardano almeno alcuni parametri (ph, residuo fisso,  minerali cari, ecc.) di cui all’apposito allegato alla delibera, con l’indicazione:

a) dei componenti caratteristici espressi in ioni;

b) del periodo di riferimento delle analisi effettuate;

c) dell’unità di misura utilizzata;

d) dei valori medi di parametro rilevati;

e) dei valori di riferimento fissati dalla legge.

I parametri devono essere aggiornati almeno con cadenza semestrale.

Entro il 30 giugno 2013 i gestori rendono disponibile la propria Carta dei servizi e le informazioni relative alla qualità dell’acqua fornita nel proprio sito internet, con accesso diretto dalla homepage, e con almeno una ulteriore modalità, in modo che siano accessibili a tutti gli utenti finali.

 

Si rimanda a successivo provvedimento la definizione del Quadro di dettaglio della bolletta del SII, coordinandola con la revisione dell’articolazione tariffaria praticata all’utenza.