Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 (conversione del decreto legge n. 216 del 2011): c.d. “milleproroghe” 2011

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Sintesi delle disposizioni di maggior interesse per i consumatori

 

Farmaci. Proroga al 31 dicembre 2012 i termini in materia di adesione al cosiddetto "sistema pay back" su tutti i farmaci, misura alternativa alla riduzione del 5% del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili dal SSN, a fronte del versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni dell'importo equivalente al risparmio derivante dalla riduzione del prezzo (art. 10, commi 4 e 5). 
Taxi. Proroga al 30 giugno 2012 l'emanazione del decreto con cui il Ministro delle Infrastrutture deve adottare disposizioni di contrasto all’esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (art. 11, comma 4).
Carte di identità. Il termine per il rilascio delle carte di identità corredate delle impronte digitali viene prorogato al 31 dicembre 2012 (art. 15, comma 4).
Norme antiincendio. Proroga al 31 dicembre 2012, limitatamente alle strutture turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ammesse al piano straordinario, il termine per l'adeguamento alle norme anti-incendi (art. 15, commi 7 e 8). 
5 per mille. Conserva in bilancio i fondi destinati del 5 per mille relativi al 2011 (art. 20).  
Consulenza finanziaria. Proroga al 31 dicembre 2012 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 ottobre 2007 prestavano già tale attività senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari dei clienti (art. 23).  
Redditi da capitale. Precisa le decorrenze della ritenuta del 20 per cento sugli interessi, premi e ogni altro provento su redditi da capitale: dal 1° gennaio 2012 con riferimento agli interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali maturati a partire dalla stessa data, nonché sugli interessi e proventi derivanti da obbligazioni e simili; dal giorno successivo alla data di scadenza dei contratti di pronti contro termine stipulati anteriormente al 1° gennaio 2012 e avente durata non superiore a 12 mesi (art. 29, commi 2 e 3).
Certificazione. Il termine del 1° gennaio 2012 di decorrenza per l'applicazione di alcune norme in materia di certificati è differito al 30 giugno 2012 relativamente ai certificati da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l'esecuzione di formalità ipotecarie, e ai certificati ipotecari e catastali rilasciati dall'Agenzia del territorio (art. 29, comma 9).
Sfratti. Proroga al 31 dicembre del 2012 l'esecuzione degli sfratti riguardanti particolari categorie sociali disagiate residenti nei Comuni capoluoghi di Provincia, nei Comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10 000 abitanti e nei Comuni ad alta tensione abitativa (art. 29, comma 16).