Legge n. 122 del 2010 (conversione del decreto legge n. 78/2010)

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Le misure in materia farmaceutica e di spesa sanitaria contenute nella manovra finanziaria

Art. 11, commi 7-16

a)     l’Agenzia del farmaco individua, fra i medicinali a carico della spesa ospedaliera, quelli che, in quanto suscettibili di uso ambulatoriale o domiciliare, devono essere erogati attraverso le farmacie;

b)    dal 2011, l’Agenzia del farmaco fisserà un prezzo massimo di rimborso per i medicinali equivalenti, a parità di confezione, principio attivo, dosaggio, forma farmaceutica, modalità di rilascio e unità posologiche. La vendita, da parte dei farmacisti, di medicinali aventi le medesime caratteristiche e prezzo di vendita al pubblico più alto del prezzo di rimborso, comporterà la corresponsione della differenza di prezzo da parte dell’assistito;

c)     dal 1° giugno al 31 dicembre 2010, il prezzo al pubblico dei farmaci equivalenti è ridotto del 12,5%, ad eccezione dei farmaci originariamente coperti da brevetto o prodotti su licenza derivante da brevetto e dei farmaci per i quali il prezzo in vigore non sia superiore a quello praticato al 31 dicembre 2009;

d)    l’indennità integrativa speciale per i soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni non è rivalutata al tasso di inflazione;

e)     in occasione del rinnovo delle tessere sanitarie in scadenza, esse saranno progressivamente sostituite con le nuove tessere sanitarie-Carta nazionale dei servizi;

f)      il Ministero dell’economia curerà l’estensione dell’utilizzo delle modalità telematiche per la trasmissione delle ricette mediche, in sostituzione legale della prescrizione in formato cartaceo.