Le recenti modifiche del codice dell’Istituto per l’autodisciplina pubblicitaria

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 Sintesi delle più rilevanti novità in vigore dal 6 aprile 2013

 Il codice di autodisciplina della comunicazione commerciale dello IAP è stato recentemente aggiornato.

Evidenziamo in grassetto le più rilevanti novità di carattere contenutistico, volte a rafforzare l’azione di contrasto delle forme più distorte di pubblicità, con particolare riferimento all’immagine della donna e a quella dei bambini.

Art. 10Convinzioni morali, civili, religiose e dignità della persona. La comunicazione commerciale non deve offendere le convinzioni morali, civili e religiose. Essa deve rispettare la dignità della persona in tutte le sue forme ed espressioni e deve evitare ogni forma di discriminazione, compresa quella di genere.

Art. 11Bambini e adolescenti. Una cura particolare deve essere posta nei messaggi che si rivolgono ai bambini e agli adolescenti o che possono essere da loro ricevuti. Questi messaggi non devono contenere nulla che possa danneggiarli psichicamente, moralmente o fisicamente e non devono inoltre abusare della loro naturale credulità o mancanza di esperienza, o del loro senso di lealtà. In particolare questa comunicazione commerciale non deve indurre a:

•violare norme di comportamento sociale generalmente accettate;

•compiere azioni o esporsi a situazioni pericolose;

•ritenere che il mancato possesso del prodotto oggetto della comunicazione significhi inferiorità, oppure mancato assolvimento dei loro compiti da parte dei genitori;

•sminuire il ruolo dei genitori e di altri educatori nel fornire valide indicazioni dietetiche;

•adottare l'abitudine a comportamenti alimentari non equilibrati, o trascurare l'esigenza di seguire uno stile di vita sano;

•sollecitare altre persone all'acquisto del prodotto oggetto della comunicazione.

L'impiego di bambini e adolescenti nella comunicazione deve evitare ogni abuso dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani. Sono vietate rappresentazioni di comportamenti o di atteggiamenti improntati alla sessualizzazione dei bambini.

Nel nuovo codice sono state introdotte altre novità di carattere procedurale, volte a facilitare una decisione tempestiva da parte degli organi competenti, nel rispetto del contraddittorio e della complessità dei singoli casi da affrontare.

Art. 37Procedimento avanti al Giurì. Ricevuta l'istanza il presidente del Giurì nomina fra i membri del Giurì un relatore e, qualora il caso lo richieda, il consulente tecnico ex art. 32 bis, esperto nella materia del contendere. Dispone la comunicazione degli atti alle parti convenute assegnando loro un termine, non inferiore agli otto e non superiore ai dodici giorni liberi lavorativi, per il deposito delle rispettive deduzioni e di eventuali documenti, e convoca le parti entro il termine più breve possibile per la discussione orale. Nei casi in cui la comunicazione commerciale oggetto dell'istanza consista in una comparazione diretta, oppure riguardi una offerta promozionale di durata pari o inferiore a trenta giorni, su richiesta dell'istante il termine assegnato alla parte resistente per il deposito di deduzioni e documenti è di otto giorni liberi lavorativi, e l'udienza di discussione avanti il Giurì ha luogo, salvo casi eccezionali, non oltre i dieci giorni liberi lavorativi dalla presentazione dell'istanza. Alla discussione partecipano un rappresentante del Comitato di Controllo e il consulente tecnico, se designato. Il consulente tecnico può eventualmente interloquire con le parti, anche su iniziativa di queste ultime, allo scopo di definire gli aspetti tecnici della controversia. La discussione non può essere rinviata se non per casi eccezionali o per accordo delle parti. Nei procedimenti ad istanza di parte, il Presidente del Giurì può richiedere al Comitato parere consultivo scritto, stabilendo il termine per il deposito. Esaurita la discussione, il Giurì:

a. qualora ritenga la pratica sufficientemente istruita emette la propria decisione;

b. qualora ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di prova rimette gli atti al relatore, il quale provvede al più presto e senza formalità alla assunzione degli atti istruttori ritenuti necessari, esauriti i quali egli restituisce gli atti al Giurì per l'ulteriore corso del procedimento;

c. qualora durante il procedimento siano emersi elementi tali da fare ritenere la sussistenza di violazioni non previste nell'istanza in esame, le accerta, le contesta, e dichiara d'ufficio, salva la necessità di disporre la relativa istruttoria.

In qualsiasi momento del procedimento il Giurì può chiedere, senza formalità, al Comitato di Controllo pareri su qualsiasi questione. Avanti al Giurì le parti possono farsi assistere e rappresentare da legali e consulenti.

Art. 38Decisione del Giurì. Il Giurì, al termine della discussione, si ritira in camera di consiglio ed eccezionalmente, al fine di chiarire residuali dubbi, può invitare il consulente tecnico, se designato, a partecipare senza diritto di voto. Qualora il Giurì ritenga di non aver acquisito elementi tecnici sufficienti per la pronuncia di merito, ammette una consulenza tecnica d'ufficio, nomina il C.T.U., formula il quesito e fissa il termine di deposito della relazione. Durante la fase di consulenza tecnica d'ufficio deve essere rispettato il principio del contraddittorio e garantito il diritto di difesa. Il Giurì emette la sua decisione, comunicando immediatamente il dispositivo alle parti. Quando la decisione stabilisce che la comunicazione commerciale esaminata non è conforme alle norme del Codice di Autodisciplina, il Giurì dispone che le parti interessate desistano dalla stessa, nei termini indicati dall'apposito Regolamento autodisciplinare. Il dispositivo, quando opportuno, fornisce precisazioni sugli elementi riprovati. Nel più breve termine il Giurì deposita la pronuncia presso la Segreteria che ne trasmette copia alle parti e agli enti interessati. Le decisioni del Giurì sono definitive.