Le pratiche scorrette nel settore del turismo: il caso della Phone & Go

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L’Antitrust sanziona i comportamenti scorretti del tour operator. Il Tar respinge il ricorso 

 

Il 14 luglio 2010 l’Antitrust ha preso in esame le segnalazioni di clienti della Phone & Go, (società che organizza e vende pacchetti turistici si attraverso il proprio sito internet che per il tramite di agenzie di viaggio), i quali lamentavano ripetute variazioni del programma di viaggio, spesso comunicate in prossimità della partenza, rispetto a quanto inizialmente indicato nei cataloghi e sul sito internet: tali variazioni hanno riguardato gli orari di partenza/arrivo, le compagnie aeree, la previsione di scali intermedi e hanno comportato in alcuni casi la riduzione del numero dei giorni di vacanza, condizionando anche la libertà di scelta dell’utente in ordine ad un eventuale recesso dal contratto.

L’Agcm sottolinea che tali comportamenti sono in chiaro contrasto con il codice del consumo, che stabilisce regole molto rigorose per le variazioni dei programmi di viaggio da parte del tour operator, al fine di assicurare la massima tutela del cittadino (per un approfondimento di questi aspetti cfr. leggi scheda Assoutenti ). Né hanno valore legale le precisazioni contenute nelle condizioni generali dei contratti della Phone & Go, che affermano il carattere puramente indicativo dei programmi di viaggio ed esonerano la società da eventuali variazioni degli stessi programmi: esse infatti non sono conformi a quanto previsto dalla normativa europea a garanzia dei consumatori.

In conclusione, l’Antitrust ha applicato una sanzione di 100.000 euro 1.

 

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Phone & Go, condannata anche al pagamento delle spese processuali  2. La società aveva sottolineato che l’organizzazione dei tour operator avviene di norma con largo anticipo e quindi le indicazioni contenute nei cataloghi di viaggio possono subire modifiche anche significative. In particolare, i voli charter sono soggetti a molte variabili (effettivo rilascio dell’autorizzazione, disponibilità delle aree di atterraggio e decollo, situazioni metereologiche avverse etc) e gli stessi contratti con i vettori charter indicano che “gli operativi di volo sono soggetti a modifiche”.

Il Tar ha osservato che i tour operator non possono addossare agli utenti gli effetti delle clausole loro imposte dai vettori e che le contestazioni nei confronti della Phone & Go riguardano l’assenza di una adeguata programmazione volta a garantire il rispetto del programma di viaggio. Le informazioni contenute nei cataloghi non possono avere contenuto meramente “indicativo”, come sostenuto dalla società, perché il codice del consumo e la normativa europea consentono variazioni solo nei casi di forza maggiore o di altre circostanze eccezionali. Il consumatore deve conoscere nel dettaglio le caratteristiche del viaggio sin dalla fase iniziale del rapporto contrattuale: altrimenti si vengono a ledere i suoi diritti. Tra questi rientrano anche la conoscenza del vettore utilizzato e gli orari di volo, che sono elementi molto importanti ai fini della scelta dell’utente.

 

3 agosto 2010 (aggiornamento del 17 marzo 2011)



1 Cfr. il procedimento PS4912, provvedimento 21349, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 28/2010.
2 Vedi la sentenza n. 2267 del 2011.