L’albergo non è conforme a quello descritto dagli operatori turistici

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Il Tar conferma la sanzione dell’Antitrust alla società Chlavis

 

Ci siamo interessati più volte delle pratiche scorrette messe in atto da operatori turistici (vedi da ultimo questa scheda Assoutenti ). Una recente sentenza ci consente di tornare su questo tema.

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato le società Luan Travel e Chlamis con una sanzione complessiva di 21.200 euro per aver pubblicizzato su internet e attraverso una brochure, tra il 2005 ed il 2007, un soggiorno presso l’Hotel “S. Teodoro club resort” in Sardegna.

I clienti, una volta arrivati sul posto, avevano scoperto che presso l’Hotel non c’era un’area benessere con centro massaggi, aroma terapia e trattamenti estetici, pur indicata nell’offerta. E l’Agcm ha verificato, anche sulla base di rilievi fotografici, che non esisteva una struttura appositamente destinata al “benessere”: come ammesso dagli stessi operatori, l’“area benessere” ed il “centro massaggi” si riducevano all’erogazione – in caso di una esplicita richiesta da parte dei clienti – di servizi estetici in ambienti occasionalmente destinati a tale finalità e senza la garanzia della presenza in loco di un’“estetista” 1.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della Chlamis, condannandola anche al pagamento delle spese. Il Tar ha confermato la corresponsabilità della società (che gestiva la struttura alberghiera e aveva realizzato la brochure): in base al contratto con la Luan Travel e Chlamis, quest’ultima si era impegnata a fornire una serie di servizi che contribuivano a qualificare l’offerta commerciale e che invece sono risultati inesistenti. Su tali base era stata definita anche la pubblicità sul sito internet della Travel 2.

 

19 marzo 2011



1 Vedi il provvedimento n. 17854 del 2008 (procedimento PI6234).
2 Cfr. la sentenza n. 2274 del 2011.