La trasparenza delle tariffe telefoniche: la sentenza del Tar del Lazio sull’offerta “Tim sogno”

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Alcune decisioni dell’Antitrust e dei giudici amministrativi in materia di trasparenza delle tariffe

La presenza di una pluralità di operatori nel settore della telefonia è sicuramente un fatto positivo, perché la concorrenza può portare ad una riduzione dei costi ed a un miglioramento della qualità dei servizi. Affinchè ci siano benefici effettivi per l’utente è però indispensabile il rispetto del codice del consumo e delle altre norme vigenti, così come precisate nel corso degli anni dall’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) e dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm).

Quest’ultima, in particolare, ha spesso sottolineato l’importanza di assicurare la massima trasparenza delle proposte commerciali e la loro chiarezza, in modo da consentire al cittadino una scelta realmente consapevole tra le diverse offerte: spesso, infatti, i piani tariffari vengono aggiornati in rapida successione e sono difficilmente comparabili tra loro.

Sul sito Assoutenti sono disponibili le sintesi delle più recenti pronunce adottate dall’Antitrust per omissioni o inesattezze contenute nei messaggi pubblicitari della tariffa “Tim premiadella Telecom (leggi scheda Assoutenti), della offerta Tele2 “senza canone Telecom” (clicca qui), della “maxxi ricaricaTelecom (leggi qui), della tariffa H3G3 power 10” (leggi scheda Assoutenti ), della “Carta vacanzedella Telecom (clicca qui ), di “Alice casa internet” della stessa Telecom (vedi qui ) e  della “No taxdella H3G (clicca qui ); Assoutenti ha dato anche notizia dell’accettazione da parte dell’Agcm degli impegni assunti da Vodafone e Tiscali per migliorare le informazioni di alcune loro proposte commerciali (vedi la scheda Assoutenti ).

Una recentissima sentenza del Tar del Lazio, che ha respinto il ricorso di Telecom nei confronti di una pronuncia di condanna dell’Antitrust 1, ci consente di approfondire il tema della trasparenza delle tariffe telefoniche.

Nel marzo del 2009 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato la Telecom con una multa di 235.000 euro per i messaggi pubblicitari riguardanti la promozione tariffaria “Tim sogno”, rivolta a utenti di altri gestori telefonici che fossero transitati a Telecom 2.

In particolare, l’Agcm aveva contestato i seguenti aspetti:

– lo spot televisivo era incentrato su condizioni particolarmente vantaggiose per i nuovi utenti (“Passa a Tim e avrai un Tim sogno, parli con tutti a 12 centesimi al minuto e mandi messaggi a tutti a soli 6 centesimi”), mentre era data minore evidenza alla necessità di effettuare una ricarica mensile di 10 euro per usufruire di quella tariffa speciale; inoltre, solo andando sul sito Tim, nella sezione FAQ 3, il cittadino poteva conoscere quale altra tariffa sarebbe stata applicata in caso di mancata ricarica oppure alla scadenza della promozione (1° maggio 2009); secondo l’Antitrust, il messaggio pubblicitario non conteneva tutti gli elementi utili per consentire una puntuale valutazione della convenienza dell’offerta da parte dell’utente;

– per aderire alla proposta commerciale era prevista inizialmente una scadenza del 31.12.2007; l’offerta promozionale era stata successivamente riproposta per ben sette volte, a breve distanza temporale una dall’altra, fino all’ultima scadenza del 26 ottobre 2008; secondo l’Antitrust, si era in presenza di comunicazioni pubblicitarie volte a sollecitare l’utente ad aderire rapidamente alle nuove tariffe, in considerazione dei tempi brevi a sua disposizione e del carattere irripetibile dell’offerta: mentre, in realtà, l’offerta era stata via via prorogata per un periodo complessivo di 10 mesi.

Nel luglio del 2010 il Tar del Lazio ha confermato in toto la decisione dell’Agcm condividendone le motivazioni sia sulla scarsa chiarezza dello spot e dei diversi meccanismi di ricarica (chiarezza ancor più necessaria, trattandosi di offerta rivolta ad utenti che avevano contratti con altri gestori telefonici) sia sulla violazione del codice del consumo del meccanismo di proroga delle offerte, che appare inspirato ad una strategia commerciale volta ad esercitare una “pressione” nei confronti degli utenti di altri gestori a prendere una decisione la più rapida possibile 4. Nessun rilevo da parte del Tar sull’entità della sanzione, anch’essa contestata dalla Telecom.

Nei prossimi mesi continueremo ad informare gli utenti del nostro sito in merito alle decisioni in materia da parte dell’Antitrust e dei giudici amministrativi (per il caso Tim flat leggi la scheda Assoutenti ).

 

15 luglio 2010 (aggiornamento del 24 gennaio 2010)




1 Vedi sentenza della prima sezione n. 24994 del 2010.
2 Cfr. il procedimento PS160 – provvedimento 19654 del 2009.
3 Frequently ansked questions.
4 Vedi l’art. 23. comma 1. lett. g), del codice del consumo, che vieta le pratiche commerciali che prospettano ”contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole”.