Intesa restrittiva della concorrenza nel settore sanitario

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Il Tar annulla le sanzioni decise dall’Antitrust per aver cercato di alterare una gara pubblica per l’acquisto di apparecchiature per la risonanza magnetica

 

Il 4 agosto 2011 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato la denuncia della società GE Medical Systems Italia in merito ad una presunta intesa volta a determinare l’esito della gara di rilevanza comunitaria, indetta nel 2009 da una società pubblica per l’acquisto/noleggio di apparecchiature elettromedicali di diagnostica per immagini (destinate ad alcune strutture sanitarie della Campania), per un importo di circa 9 milioni di euro oltre l’iva 1.

Nel corso dell’istruttoria è emerso che i rappresentanti di quattro società leader del settore (Alliance Medical, Siemens, Toshiba Medical Systems Italia e Philips) 2, in una prima fase, hanno scambiato le valutazioni svolte internamente delle aziende sul nuovo bando di gara e, successivamente, hanno concordato le modalità per ottenere una ripartizione dei diversi lotti dell’appalto: in particolare, Philips e Toshiba non avrebbero partecipato in prima persona alla gara, ottenendo però l’assicurazione di poter fornire ad Alliance quattro apparecchiature di cui era previsto il noleggio. Secondo l’Agcm, tale intesa è stata portata a conoscenza dei vertici aziendali che ne hanno condiviso i contenuti.

L’Antitrust, dopo aver rigettato gli impegni presentati dalle società, giudicati manifestamente inidonei a superare i comportamenti anticoncorrenziali emersi nel corso dell’istruttoria, ha ritenuto responsabili le quattro società di violazione dell'articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, indipendentemente dall’esito della gara (che non è stata ad oggi aggiudicata). Secondo la giurisprudenza comunitaria, ogni operatore economico deve decidere autonomamente le proprie condotte sul mercato comune. In particolare, sono vietati contatti, diretti o indiretti, in grado di influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente attuale o potenziale, oppure di rivelare il comportamento che si intende adottare, modificando così le condizioni di concorrenza. E la condotta è illecita anche se non produce effetti concreti. L’Agcm ha riaffermato altresì la propria competenza sulle violazioni della normativa europea a tutela della concorrenza, che si affianca a quella dei giudici penali ed amministrativi sulla regolarità delle procedure di appalto.

In conclusione, considerata la gravità del comportamento in questione (gli accordi orizzontali di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituiscono gravi restrizioni della concorrenza), l’Antitrust ha deliberato sanzioni per complessivi 5 milioni di euro, differenziate in base alle responsabilità delle quattro società ed al loro fatturato.

 

Il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi delle 4 società 3. Il giudice amministrativo ha ritenuto che la documentazione raccolta dall’Antitrust non sia idonea a dimostrare, nel caso in esame, l’intesa tra le parti a scopi anticoncorrenziali ed impegni a concordare le modalità di partecipazione o di astensione dalla gara. I verbali delle riunioni tra i tecnici delle aziende, esaminati dall’Autorità, evidenzierebbero solo un generico scambio di informazioni volto a verificare la possibilità di presentare un’offerta comune: attività lecita, secondo il Tar, in quanto l’ordinamento prevede espressamente forme di aggregazione (ad esempio le associazioni temporanee di imprese) che necessitano chiaramente di una precedente fase di contatti e scambi reciproci di informazioni; e tale scambio di informazioni tra le parti non ha riguardato dati sensibili, idonei perciò ad influenzare il comportamento delle altre imprese nella partecipazione alla gara. Il giudice amministrativo richiama a tale riguardo i principi stabiliti dalla Commissione europea, secondo la quale "lo scambio di informazioni di mercato può … dar luogo ad effetti restrittivi sulla concorrenza … quando può consentire alle imprese di essere a conoscenza di strategie di mercato dei propri concorrenti" e lo “scambio delle informazioni può dunque costituire una pratica concordata, se riduce l'incertezza strategica nel mercato facilitando quindi la collusione, ossia se i dati scambiati sono strategici". Il Tar esclude inoltre l’applicabilità nel caso in esame dall’art. 101 TFUE perché la gara si riferisce ad un ambito territoriale limitato e, come tale, non può pregiudicare, anche solo potenzialmente, il commercio tra Stati membri o limitare la concorrenza all’interno del mercato comune.

 

8 agosto 2011 (aggiornamento del 9 agosto 2012)



1 Vedi il procedimento I729.
2 Il settore delle apparecchiature di diagnostica per immagini e dell’attività di installazione, assistenza e manutenzione è caratterizzato da un elevato livello di concentrazione: ci sono cinque operatori multinazionali che rappresentano il 70% circa del mercato, mentre la quota restante è ripartita tra numerosi piccoli operatori
3 Cfr. sentenze nn. 5609, 5559, 7084 e. 7286.