Incontro IVASS – Associazioni Consumatori dell’11 giugno 2013: sul tappeto polizze vita dormienti, forme alternative di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo e polizze connesse ai mutui ed ai finanziamenti

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 Le associazioni e l’Istituto concordi nell’esigenza di  sollecitare un nuovo intervento normativo sulle polizze dormienti  

 L’11 giugno 2013, presso la sede IVASS, si è svolto il consueto periodico incontro tra i rappresentanti dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni ed i rappresentanti delle maggiori Associazioni di tutela dei consumatori. Importanti i temi all’ordine del giorno, quali le criticità connesse alle polizze vita dormienti, l’analisi di forme alternative di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo e le polizze connesse ai mutui fondiari ed ai prestiti personali.

In materia di polizze vita dormienti, i rappresentanti dei consumatori  hanno ricordato che, recentemente, ben 13 Associazioni dei consumatori, tra le quali Assoutenti, hanno denunciato gli elementi di criticità introdotti dalla normativa recata in materia dal decreto legge n. 179/2012. L’articolo 22, comma 14, di tale decreto, modificato in sede di conversione, ha riportato a dieci anni il termine di prescrizione dei diritti  derivanti dalle polizze vita, ridotto a due anni dal decreto legge n.134 del 2008 . Tale disposizione si applica, tuttavia, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, non risolvendo il problema per le polizze scadute dal 2008, i cui premi non riscossi per effetto della prescrizione biennale sono affluiti al Fondo depositi dormienti gestito dalla Consap. Le associazioni chiedono, in particolare, un nuovo intervento normativo che renda retroattiva la prescrizione decennale anche per le polizze in scadenza nel 2008. In materia l’Ivass si è detta disponibile ad un’azione comune orientata sia a sollecitare un nuovo intervento normativo volto a sanare le disparità di trattamento, sia  a sollecitare un’attività di ricognizione volta ad individuare il numero dei casi interessati ed il relativo ammontare dei premi devoluti al Fondo suscettibili di recupero, al fine di valutare l’effettivo impatto finanziario del nuovo intervento.

Per quanto concerne le forme alternative di risoluzione delle controversie in ambito assicurativo, sia l’Istituto che le Associazioni si sono trovate concordi nell’individuare nell’Arbitro bancario finanziario il modello più auspicabile di strumento per la composizione delle controversie in ambito assicurativo, necessario al fine di deflazionare l’ampia mole di contenzioso. Inducono a preferire l’estensione di tale modello anche in ambito assicurativo sia la snellezza e l’economicità per il consumatore della procedura di accesso a tale  strumento di composizione delle controversie, sia l’obbligatorietà della presenza dei rappresentanti della controparte nel dibattimento della controversia. Attualmente, infatti, il fallimento degli strumenti di arbitrato presenti in ambito assicurativo è dovuto alla sistematica e strumentale assenza della controparte assicurativa. In merito ad una possibile introduzione presso l’Ivass di un istituto analogo all’ABF o di un’estensione delle competenze dello stesso, i rappresentanti dell’organo di vigilanza hanno, tuttavia, fatto presente l’onerosità di una tale previsione insostenibile per il bilancio interno, in assenza di un apporto finanziario iniziale.

In relazione alle polizze connesse ai mutui immobiliari ed ai finanziamenti personali le Associazioni hanno ribadito l’esigenza di azioni volte ad eliminare i maggiori profili di criticità individuati nell’assenza di una chiara informativa per il consumatore che consenta di individuare separatamente il costo della garanzia assicurativa, nella pratica scorretta della vendita combinata che non consente al mutuatario una scelta alternativa, nel conflitto di interessi che vede coincidenti la figura dell’intermediario e quella del beneficiario della polizza.