Il Tar conferma l’esistenza di un’intesa degli spedizionieri, tra il 2002 ed il 2007, per determinare le tariffe praticate ai clienti finali

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L’Antitrust delibera sanzioni per oltre 76 milioni di euro, parzialmente ridotte dal Tar

 

Nel novembre del 2009 l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha aperto un procedimento per verificare l’esistenza di un’intesa, cui avrebbero partecipato i più importanti operatori del settore della spedizione internazionale di merci su strada (da e per l’Italia), in violazione dell’articolo 81 del Trattato CE (ora articolo 101 del TFUE).
Il 15 giugno 2011, al termine di una lunga e complessa indagine 1, l’Antitrust ha giudicato responsabili 19 società, italiane e straniere (e la Fedespi, associazione di categoria delle imprese di spedizione) di avere realizzato un’intesa “unica e coordinata” per alterare le regole della concorrenza ed influire, in particolare, sulle politiche tariffarie praticate dagli spedizionieri. L’Agcm ha accertato lo svolgimento di numerose riunioni presso la Fedespi e costanti contatti tra le imprese, per un periodo di oltre 5 anni (tra il 2002 ed il 2007) per scambiarsi informazioni sull’incremento dei costi e determinare l’entità degli aumenti delle tariffe, che gli aderenti all’associazione avrebbero dovuto applicare in modo più generalizzato possibile. La Fedespi ha curato anche i comunicati stampa e le inserzioni sui giornali al fine di supportare la tesi della necessità di aumentare le tariffe (e favorire così l’accettazione di tali aumenti da parte della clientela) e le circolari esplicative alle aziende associate, volte a sollecitare l’applicazione degli aumenti concordati.
L’Agcm sottolinea che non costituisce illecito il semplice trasferimento sui prezzi finali degli incrementi delle singole voci di costo (pedaggi, carburante, personale etc) ma il fatto di aver concordato una politica tariffaria, con un aumento delle tariffe di almeno il 50% nel periodo considerato, in contrasto con i principi della concorrenza che impongono l’autodeterminazione da parte delle singole aziende delle loro politiche commerciali e, innanzitutto, dei prezzi praticati agli utenti finali. Non è necessario che l’intesa abbia carattere giuridicamente vincolate per le aziende né che dia luogo a sanzioni per chi non dà seguito ad essa, in quanto è sufficiente che la concertazione abbia una certa influenza sul comportamento degli operatori, come verificato dall’Antitrust.
Nella sua indagine l’Antitrust si è avvalsa della collaborazione di alcune aziende che hanno fornito documenti e testimonianze su questa intesa: una di queste, la Schenker (che per prima ha denunciato spontaneamente il cartello, dopo essere stata uno dei soggetti più attivi, fornendo elementi molto importanti ai fini dell’istruttoria) ha ottenuto l’esenzione dal pagamento di qualsiasi multa; altre (Agility, Dhl, Villanova e Sittam) hanno beneficiato di significative riduzioni delle sanzioni.
In conclusione l’Agcm, dopo aver rigettato gli impegni presentati da alcune società, ha deliberato sanzioni per oltre 76 milioni di euro nei confronti di 19 aziende (oltre la Fedespi), di entità variabile a seconda del ruolo assunto da ciascuna di esse in questa vicenda e delle rispettive condizioni economiche. Le multe più consistenti hanno riguardato Saima (23,6 mln di euro), Italsempione (12,4 mln di euro), Geodis Wilson (12 mln di euro), Albini & Pitigliani (8,4 mln di euro), Dhl (6,6 mln di euro), Rhenus e Sittam (3,2 mln di euro ciascuna) e Gefco (3,1 mln di euro). Anche altre società, che hanno partecipato in maniera sporadica a tali riunioni, sono state sanzionate – sia pure in misura minore – in quanto non hanno esplicitamente manifestato la loro opposizione all’intesa in esame.
 
Nel marzo del 2012, il Tar del Lazio, esaminati i ricorsi presentati da tutte le società interessate, ha confermato nella sostanza l’orientamento dell’Antitrust e l’adeguatezza del materiale probatorio raccolto in merito all’esistenza dell’intesa gravemente contraria ai principi della libera concorrenza, limitandosi ad invitare l'Autorità a ridurre l’entità della sanzione per alcune società (Saima, Geodis, Italsempione, Villanova, Albini, Italmondo trasporti internazionali, Gefco, Cargo) 2.
Nel settembre del 2012 l'Autorità, pur riservandosi di presentare ricorso al Consiglio di Stato, ha deliberato in merito alle nuove sanzioni (cfr. Bollettino n. 37 del 2012).
 
19 giugno 2011 (aggiornamento del 1° ottobre 2012)


1 Vedi procedimento I722.
2 Cfr. le sentenze da 3024 a 3042 del 2012.