Il sistema delle tariffe nel settore della distribuzione del gas naturale: il ruolo dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas

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Il Consiglio di Stato si pronuncia sui ricorsi relativi alla disciplina dettata dall’AEEG

 

La legge attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas (AEEG) il compito di stabilire le tariffe relative all’attività di distribuzione del gas naturale, non destinata direttamente al pubblico ma indirizzata al venditore, che è espressamente qualificata come servizio pubblico. Per tariffe si intendono “i prezzi massimi unitari dei servizi al netto delle imposte” per realizzare un “sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti”  1. Gli obiettivi di fondo sono la tutela degli interessi di utenti e consumatori, la qualità, l’efficienza del servizio e l’adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale ed una congrua remunerazione del capitale investito, riservando particolare attenzione alle iniziative per innalzare l’efficienza di utilizzo dell’energia e a promuovere l’uso delle fonti rinnovabili e l’innovazione.
In attuazione di questi principi, l’AEEG ha adottato nel corso del tempo diverse delibere che hanno via via affinato il sistema unitario di definizione delle tariffe, caratterizzato da criteri non complessi di calcolo dei costi, in modo da incentivare gli operatori ad entrare nel mercato con conseguenti benefici anche per i clienti finali 2.
Nel 2010 il Tar della Lombardia aveva accolto in parte i ricorsi presentati da aziende del settore e dall’Assogas – Associazione nazionale industriali privati gas e servizi collaterali– che contestavano alcuni dei criteri adottati dall’AEEG 3.
Di recente il Consiglio di Stato si è pronunciato definitivamente sulla vicenda, accogliendo in parte i controricorsi dell’AEEG e respingendo i ricorsi di alcune delle società interessate che avevano riproposto argomenti già oggetto di valutazione da parte del Tar 4.
Aldilà degli aspetti prettamente tecnici della decisione del massimo giudice amministrativo, la lettura della sentenza del Consiglio di Stato appare utile per ricostruire il ruolo assegnato dal legislatore alle Autorità di settore nell’ambito del generale processo di liberalizzazione dei servizi pubblici di rete (all’interno dei quali va ricompreso il servizio di distribuzione del gas naturale 5). Sono state infatti approvate norme volte ad eliminare i possibili ostacoli all’ingresso nel mercato di nuovi operatori (ad esempio sopprimendo i diritti speciali ed esclusivi alle imprese pubbliche); in attesa della completa liberalizzazione del mercato, sono comunque previste misure di regolazione per tutelare i consumatori e garantire la legittima concorrenza e l’efficienza delle prestazioni, anche attraverso l’imposizione di obblighi di servizio in capo alle imprese, sia pubbliche che private, senza però stabilire vincoli troppo stringenti all’attività degli operatori.
In questo quadro, le Autorità di settore non solo devono attuare in concreto le misure di liberalizzazione ma anche dettare regole di comportamento degli operatori economici determinando, ad esempio, il contenuto dei contratti stipulati. Si tratta di poteri molto importanti in ragione della notevole discrezionalità attribuita alle Autorità, proprio a causa del particolare “tecnicismo” del settore, che impone di adeguare costantemente il contenuto delle regole tecniche all’evoluzione del sistema. Tali rilevanti poteri trovano limiti nel pieno rispetto del principio di legalità procedimentale (con forme di partecipazione rafforzata degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari) e nel successivo vaglio effettuato dai giudici amministrativi con riferimento all’eventuale eccesso di potere dell’Autorità, in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica.

In attuazione di tale sentenza, l'AEEG ha emanato un nuovo provvedimento ( delibera del 31 ottobre 2012)

 
4 maggio 2012  (aggiornamento del 6 novembre 2012)


1 Vedi la legge 14 novembre 1995, n. 481.
2 Cfr. in particolare le deliberazioni n. 237 del 2000, n. 170 del 2004, n. 159 del 2008, n. 197 del 2008, nn 22, 164, 197 e 206 del 2009 .
3 Cfr. le sentenze del Tar della Lombardia n. 6910 e nn. 6912-1916 del 2010.
5 Cfr. il decreto legislativo n. 164 del 2000.