Il diritto di ripensamento nei contratti stipulati fuori dei locali commerciali o con le vendite a distanza

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Breve analisi della normativa alla luce di alcune decisioni dell’Antitrust

 

La legge prevede una tutela rafforzata del consumatore nel caso di contratti stipulati al di fuori dei locali commerciali (per strada, dopo una visita a domicilio, per corrispondenza) e nelle c.d. “vendite a distanza” (tramite televendite, telefono, internet etc): si tratta di situazioni nelle quali l’utente è in una situazione di oggettiva difficoltà perché “meno preparato” a valutare con attenzione una proposta commerciale e ad avere una piena consapevolezza del prezzo e delle caratteristiche del bene o servizio che sta per acquistare, anche perché non è spesso possibile metterli a confronto con altri prodotti analoghi presenti sul mercato.

In particolare il codice del consumo disciplina il diritto al ripensamento, cioè l’opportunità per l’utente di recedere dal contratto con una dichiarazione unilaterale, senza penalità e senza alcun obbligo di specificare il motivo (art. 64). L’acquirente ha diritto alla restituzione dell’intera somma dell’acquisto, ivi incluse le eventuali spese di spedizione se comprese nel prezzo (se invece sono state addebitate a parte, e opportunamente indicate, non dovranno essere rimborsate). Il rivenditore non può far pagare all’acquirente alcun onere aggiuntivo (neppure i costi bancari per l’eventuale versamento oppure o costi amministrativi per il disbrigo della pratica). Le sole spese a carico del consumatore sono quelle dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previste dal contratto (art. 67).

Il diritto di recesso non si applica in alcune tipologie di vendita a distanza, indicate dall’art. 55 (beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati 1; prodotti che si deteriorano o si alterano rapidamente, come i generei alimentari; prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; giornali, periodici e riviste etc). E’ prevista una disciplina specifica per la vendita a distanza di servizi finanziari (art. 67 bis ss.), per l’acquisto di immobili in multiproprietà (art. 69 e ss.) e per i servizi turistici (art. 82 e ss.).

Il consumatore deve essere innanzitutto informato per iscritto del suo diritto a recedere dal contratto e dei tempi e modalità con cui esercitare questo diritto: ciò deve essere precisato nel contratto o nel buono d’ordine o nel catalogo (in caso di vendite per corrispondenza), dando a queste informazioni una particolare evidenza (artt. 47, 52, 53 e 59). La mancata informazione dà luogo a sanzioni (art. 62).

Il diritto di recesso deve essere esercitato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno entro 10 giorni lavoratovi dalla firma del contratto (ovvero dal ricevimento del bene, per i contratti a distanza); i termine è di 60 o 90 giorni in caso in cui il consumatore non abbia ricevuto un’adeguata informazione sul diritto al ripensamento (artt. 64 e 65).

L’utente deve restituire il bene (o metterlo a disposizione per il ritiro), secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. È sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, custodito ed eventualmente adoperato con l'uso della normale diligenza (art. 67) 2.

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato è intervenuta più volte per sanzionare comportamenti scorretti di aziende che non hanno fornito informazioni adeguate sul diritto di recesso o hanno ostacolato l’esercizio del diritto medesimo 3.

Analizziamo più approfonditamente il caso della società Sogeve Italia, su cui si è recentemente espresso anche il Tar del Lazio.

Nel 2009 l’Antitrust ha esaminato le segnalazioni di numerosi consumatori, i quali lamentavano le modalità di commercializzazione di alcuni prodotti della Sogeve Italia (erogatori d’acqua per uso domestico e biocamini), reclamizzati con spot trasmessi su televisioni di ambito locale: il telespettatore poteva mettersi in contatto con un call center e concordare la visita con un agente della società 4.

L’Agcm ha contestato che il consumatore veniva indotto a “personalizzare” il prodotto e a firmare una clausola espressa di esclusione del diritto di recesso. In seguito a richieste di recesso inoltrate da diversi clienti, la società inviata lettere con le quali si minacciavano penalità e azioni legali. Nel corso dell’istruttoria, l’Autorità ha giudicato impropria la c.d. “personalizzazione” proposta dalla Sogeve, che si limitava alla scelta di un colore, anche di uso comune (grigio, nero, azzurro, rosso). Per alcune linee di camini, era prevista “obbligatoriamente” la personalizzazione, che riguardava anche in questo caso colori comuni. E dai documenti acquisiti è emerso che la totalità dei contratti prevedeva la “personalizzazione” dei prodotti e la conseguente clausola di esclusione del diritto di recesso.

In conclusione, l’Autority ha deliberato una multa complessiva di 130.000 euro, applicando la medesima sanzione di 65.000 euro per due distinte pratiche commerciali: una riguardante gli erogatori di acqua potabile a uso domestico (denominati Top Smile) e l’altra tre tipi di biocamini (contraddistinti dal nome commerciale Carrè, Plat e Revè).

Recentemente il Tar ha confermato il carattere scorretto del comportamento della Sogeve 5. E’ vero infatti che la normativa comunitaria prevede senza dubbio l’applicazione del diritto di recesso per quelle vendite nelle quali l’agente si presenta “a sorpresa” presso il domicilio o il luogo di lavoro del consumatore, che si trova così “impreparato” a valutare le offerte commerciali che gli vengono sottoposte. Ma la stessa normativa consente ad ogni Stato di estendere questo tipo di tutela rafforzata anche ai casi in cui l’appuntamento sia stato preventivamente concordato (come nel caso della Sogeve): ed in questa direzione è andato il nostro codice del consumo. Inoltre lo stesso codice del consumo prevede casi di esclusione del diritto di recesso in particolari circostanze (come per i prodotti realizzati su misura o personalizzati) ma solo per i contratti a distanza e non per quelli fuori dagli esercizi commerciali: pertanto, a parte i dubbi sulla “personalizzazione” di alcuni prodotti  della Sogeve, tale esclusione non può applicarsi in caso di vendite a domicilio.

Il Tar ha invece accolto il ricorso della società sull’entità della sanzione, che è stata ridotta a 65.000 euro, in quanto ad avviso del giudice amministrativo siamo in presenza di un’unica pratica scorretta e non di due, come sostenuto dall’Agcm.

12 giugno 2011



1 Ad esempio, medaglie o bracciali con incisi i nomi o le date di nascita.
2 E’ quindi vietato imporre nei contratti la restituzione del prodotto nell’imballo originale o senza apertura dell’imballo.
3 Vedi ad esempio i casi delle carte di credito revolving della Ducato (procedimento PS2940 – provvedimento 20268 del 2009), delle televendite realizzate dalla C.E.M. (procedimento PS289 – provvedimento 20643 del 2010), dei prodotti editoriali della International Masters Publishers (procedimento PS1028 – provvedimento 20908 del 2010), delle vendite on line della Triboo (procedimento PS4643 – provvedimento 21301 del 2010: clicca qui ) e delle vendite a distanza della Giordano (procedimento PS117 – provvedimento 21445 del 2010: leggi qua ).
4 Cfr. il procedimento PS2629 – provvedimento 20528 del 2009.
5 Vedi la sentenza n. 5161 del 2011.