Il credito delle schede telefoniche deve essere sempre recuperabile: il caso H3G

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L’Antitrust ha punito per pratica scorretta la H3g per alcune carte prepagate soggette a scadenza

      Il 22 aprile 2010 l’Antitrust ha esaminato la segnalazione di un cittadino che aveva acquistato nel 2007 due carte telefoniche denominate “H3G Power”, ma non aveva potuto utilizzarle in quanto erano “scadute” pochi giorni dopo. La H3g aveva inizialmente negato di poter procedere al rimborso del credito residuo.

L’Agcm ha giudicato il comportamento della H3G in contrasto con la legge n. 40 del 2007 che salvaguarda il consumatore che acquista una carta telefonica, vietando limiti temporali al loro utilizzo. L’Autorità garante delle comunicazioni ha conseguentemente previsto il diritto al rimborso integrale del credito residuo da parte degli operatori telefonici 1.   
Sulla base della documentazione presentata dalla H3g e degli elementi forniti dalla Guardia di Finanza, l’Antitrust afferma che la società non ha previsto procedure adeguate ad evitare la vendita di carte in prossimità della loro scadenza e a rimborsare in ogni caso l’utente che vanta un credito residuo.
L’Agcm ha applicato in questa occasione una sanzione di 45.000 euro 2.
 
 10 maggio 2010


1 Cfr. delibera n. 416 del 2007, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza del Tar del Lazio n. 1773 del 2008.
2 Vedi il procedimento PS4540 del 2010, provvedimento n. 21036, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 16/2010.