Il costo reale di un prodotto deve essere sempre indicato in modo chiaro: il caso dei condizionatori della Blu energy group

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Il Tar conferma la sanzione dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta

 

Il 22 dicembre 2010 l’Autorità garante della concorrenza ha preso in esame la campagna pubblicitaria promossa tra il 2009 ed il 2010 dalla Bluenergy group, società attiva nella fornitura di gas a utenti domestici 1.
I messaggi, diffusi attraverso inserzioni sulla stampa, volantini allegati alle bollette ed il sito della società, erano volti a sottolineare la particolare convenienza dell’offerta relativa all’installazione di condizionatori a basso consumo energetico: “Grazie ad una soluzione studiata su misura da Bluenergy ed alla detrazione fiscale del 36%, prevista dalla legge Finanziaria, potrai istallare il tuo impianto di climatizzazione a soli 2,36 € al giorno”…. per un risparmio di € 1,48 al giorno”.
Secondo l’Antitrust, i messaggi lasciavano intendere che il risparmio derivante dalla detrazione fiscale del 36%, prevista dalla legge finanziaria, fosse ottenibile nell’arco di un singolo anno solare, mentre, di norma, il risparmio si realizza nell’arco di 10 anni. In tal modo la pubblicità è in grado di alterare la consapevolezza sui costi che il consumatore dovrà sostenere da subito per il nuovo impianto, influenzandone la scelta.
La sanzione per la Blu energy è stata di 70.000 euro, anche in ragione di una precedente violazione del codice del consumo da parte della stessa società.
 
Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società con riferimento sia all’ingannevolezza del messaggio (che può aver indotto in errore i destinatari in ordine “ad elementi essenziali dell’offerta pubblicizzata”), alla tardività delle correzioni apportate ai messaggi sia, infine, all’entità della sanzione 2.
 
Per un consumatore è essenziale sapere quale sia il costo reale di un bene o di un servizio e l’Antitrust ha sanzionato numerosi operatori per violazione della normativa in materia di trasparenza delle condizioni economiche. Se vuoi saperne di più leggi la scheda Assoutenti .
 
18 gennaio 2011 (aggiornamento del 14 febbraio 2012)


1 Vedi il procedimento PS4319, provvedimento 21953, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 51/2010.
2 Cfr. la sentenza n. 1405 del 2012.