Il costo dei biglietti deve essere indicato con precisione nelle pubblicità: il caso della Snav

659

Il Consiglio di Stato ribadisce la scorrettezza della campagna pubblicitaria della compagnia marittima

 

Assoutenti ha seguito con molta attenzione il fenomeno delle campagne pubblicitarie ingannevoli di alcune compagnie aeree e marittime, segnalando all’Antitrust casi di pratiche scorrette (leggi questa scheda ) e realizzando anche un controspot .
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ci consente di approfondire di nuovo questo argomento.
 
Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato la Snav con una multa complessiva di 224.000 euro 1, di cui
– 160.000 euro per l’ampia campagna pubblicitaria (spot televisivi, inserzioni su quotidiani, internet) con cui si pubblicizzavano tariffe molto allettanti per diverse tratte navali: ad esempio in alcuni messaggi era riportata con enfasi la scritta “moto/auto a partire da 1 euro…. passeggero a partire da 10 euro” mentre era dato scarso risalto all’esistenza di altri oneri per tasse e diritti e di limitazioni alle offerte;
– 64.000euro per la procedura di acquisto on line dei biglietti,che prevedeva una formula di silenzio-assenso per la sottoscrizione della polizza assicurativa: tale voce era infatti già impostata (opt out) e l’utente (nel caso in cui non fosse interessato) doveva “deselezionarla” espressamente.
 
Nel 2010 il Tar del Lazio 2:
– ha confermato il giudizio dell’Agcm sull’ingannevolezza dei messaggi pubblicitari, giudicando però meno grave il comportamento della società (in alcuni messaggi era riportata l’avvertenza “offerte soggette a limitazioni. Tasse e diritti esclusi”, sia pure con scarsa evidenza grafica) e riducendo così la sanzione a 136.000 euro;
– con riferimento alla procedura di acquisto dei biglietti, il Tar ha ribadito la necessità di rispettare il regolamento n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e della Commissione europea, che prevede un consenso espresso per i supplementi di prezzo opzionali (c.d. opt in) al fine di tutelare meglio l’acquirente; nel caso in esame, peraltro, la pratica contestata è precedente all’entrata in vigore della normativa comunitaria ed il Tar ha perciò annullato la sanzione di 64.000 euro comminata alla Snav.
 
Nel novembre del 2011 il Consiglio di Stato si è pronunciato sui ricorsi dell’Antitrust e della Snav 3 e, in particolare:
– ha ribadito la necessità (anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis del codice del consumo leggi le norme ) che le offerte commerciali siano caratterizzate dalla massima chiarezza, al fine di far immediatamente comprendere al “consumatore medio” quale sia il costo reale del biglietto: il giudice amministrativo ha ripristinato l’originaria sanzione ritenendo corretta la pronuncia dell’Antitrust con riferimento ai diversi parametri utilizzati per valutare la gravità della condotta della Snav (rilevanza e durata della campagna pubblicitaria, dimensione economica dell’azienda);
– ha condiviso l’inapplicabilità al caso in esame del regolamento comunitario n. 1008 del 2008, in quanto successivo alla condotta contestata alla Snav.
In conclusione, la sanzione applicata alla Snav è definitivamente stabilita in 160.000 euro.
 
Su questo sito puoi trovare tanti altri casi importanti di pratiche commerciali scorrette da parte degli operatori del settore dei trasporti aerei e navali: vedi da ultimo i casi Wizz air e Easy jet e Moby-Forship .
 
24 novembre 2011


1 Cfr. il procedimento PS1651 – provvedimento 19169 del 2008.
2 Vedi sentenza della prima sezione n. 7109 del 2010.
3 Vedi sentenza della sesta sezione n. 6204 del 2011.