Il Consiglio di stato sanziona l’Eni con una multa di 20 milioni di euro

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Si conclude il procedimento aperto dall’Antitrust per abuso di posizione dominante

 

Nel 2006 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato l’ENI per abuso di posizione dominante, in quanto il suo comportamento aveva ostacolato l’ingresso di altri operatori indipendenti sul mercato nazionale dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale 1.

La vicenda trae origine dalla stipula di alcuni contratti per il potenziamento di due gasdotti per il trasporto in Italia di gas naturale algerino, stipulati nel 2003 dalla TTPC 2 (controllata interamente dall’ENI) con Edison, CIG, Bridas e Worldenergy, che erano stati successivamente risolti dalla TTPC per il mancato rispetto da parte dei quattro operatori di alcune condizioni previste dal contratto stesso (autorizzazioni da parte delle autorità tunisine e italiane, garanzie fideiussorie etc).

Secondo l’Autorithy, l’interruzione della procedura di potenziamento del gasdotto era addebitabile ad una precisa strategia dell’ENI, volta a salvaguardare le proprie posizioni di forza nel mercato del gas naturale; e il mancato verificarsi delle condizioni era attribuibile ad una serie di atti ed omissioni posti in atto da ENI, tramite la TTPC.

L’ENI avrebbe pertanto utilizzato la sua posizione dominante sul mercato dell’approvvigionamento all’ingrosso di gas naturale in Italia (si tratta di un operatore presente, con posizioni monopolistiche o di assoluta preminenza, in tutte le altre fasi della filiera del gas: trasporto nazionale, stoccaggio, distribuzione, vendita) per ostacolare una concorrenza effettiva sul mercato, contravvenendo così all’art. 82 del Trattato europeo: un’impresa che detiene una posizione dominante ha infatti una speciale responsabilità, in base alla quale le è fatto divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che riduca la concorrenza o ne ostacoli lo sviluppo nei mercati in cui, proprio per il fatto che vi opera un'impresa dominante, il grado di concorrenza è già di per se ridotto.  

L’Agcm ha ritenuto insufficienti gli impegni assunti dopo l’apertura del procedimento volti a realizzare, in un momento successivo rispetto a quanto inizialmente previsto, il potenziamento dei gasdotti.

Per queste ragioni l’Antitrust aveva sanzionato l’ENI con una multa di 290 milioni di euro, in ragione della particolare gravità dei comportamenti messi in atto, ingiungendo la società stessa a porre fine a tali comportamenti anticoncorrenziali.

Nel 2007 il Tar del Lazio ha accolto in parte i ricorsi di ENI e TTPC, condividendo le tesi dell’Agcm sull’abuso di posizione dominante, ma invitando l’Autorithy a rivedere l’entità della sanzione ritenendo meno grave il comportamento dell’ENI 3.

In una recentissima sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato in modo definitivo su questo caso 4. Il Consiglio ha giudicato corretta l’impostazione seguita dall’Agcm e sufficienti gli elementi probatori raccolti nel corso del procedimento, respingendo in particolare la tesi sostenuta dall’ENI sul fatto che la società avrebbe agito in difesa dei propri interessi economici, in quanto “non c’era un pericolo attuale, né certezza o ragionevole probabilità di un pericolo futuro”.

Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che sia contestabile all’ENI un abuso “grave” (e non “molto grave”) e che debba essere considerato in maniera diversa il “ravvedimento operoso” messo in pratica dell’ENI: sulla base di tali premesse, il Consiglio ha ritenuto congrua una sanzione di 20,4 milioni di euro 5.

23 dicembre 2010



1 Vedi procedimento A358 – provvedimento 15174.
2 Trans Tunisian Pipeline company.
3 Vedi la sentenza n. 2798 del 2007.
4 Cfr. la sentenza n. 9306 del 2010.
5 Ricorre la fattispecie di abuso “molto grave” nel caso di “responsabilità particolare che grava sull’operatore dominante…sistematicità e reiterazione delle condotte abusive…consapevole sottrazione al controllo dell’Autorità di regolamentazione ..comprovato intento anticoncorrenziale perseguito nei confronti dei concorrenti …raggiungimento dello scopo…recidiva e cessazione delle condotte solo a seguito di una pluralità di procedimenti sanzionatori”.