Il Consiglio di Stato ribadisce la sanzione di oltre 5 milioni di euro deliberata dall’Antitrust nel 2011
Nel 2011 l’Autorità garante della concorrenza del mercato ha concluso il procedimento aperto su segnalazione di alcune aziende, le quali lamentavano gli ostacoli opposti dal gruppo Bayer, per un lungo periodo di tempo, all’accesso agli studi realizzati in passato su animali vertebrati da una società del gruppo stesso; tali studi, non più ripetibili in base alla normativa vigente, erano indispensabili per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni alla commercializzazione di alcuni fungicidi utilizzati in agricoltura. In base alla giurisprudenza comunitaria, non è lecito rifiutare l’accesso ad un prodotto protetto da privativa intellettuale quando tale rifiuto impedisce ad altri operatori di realizzare un prodotto per il quale esiste la domanda potenziale: si vuole infatti assicurare una tutela maggiore all’interesse del mercato e dei consumatori all’ampliamento dell’offerta.
Secondo l’Antitrust siamo in presenza di un abuso di posizione dominante da parte della Bayer che ha impedito ad altre aziende di continuare la vendita dei propri prodotti, determinando così una minore concorrenza ed un significativo rialzo dei prezzi, a danno dei consumatori: l’art. 102 Trattato europeo vieta infatti “lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”. Sulla base di queste motivazioni l’Agcm ha deliberato sanzioni per oltre 5 milioni di euro 1.
Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso delle società del gruppo Bayer, ritenendo che il comportamento della Bayer non avrebbe comunque precluso del tutto la possibilità di immettere sul mercato prodotti analoghi 2.
Recentemente il Consiglio di Stato, pronunciandosi definitivamente sulla vicenda, ha invece accolto il nuovo ricorso dell’Antitrust, ripristinando le sanzioni da essa stabilite 3. Secondo l’organo di vertice della giustizia amministrativa, la Bayer vanta una particolare posizione di forza sul mercato dei fungicidi, che determina l’obbligo di mettere a disposizione dei concorrenti gli studi realizzati dalle società del gruppo, trattandosi di studi che la normativa comunitaria vieta di duplicare per evitare inutili sofferenze agli animali vertebrati. Il rifiuto Il rifiuto opposto dalla Bayer all’utilizzo degli studi in questione, peraltro dietro corresponsione di un equo compenso, appare “del tutto immotivato e pretestuoso” e volto ad escludere aziende concorrenti dal mercato e a provocare effetti negativi per i consumatori.
29 gennaio 2013