Analisi delle decisioni dell’Antitrust sulle pratiche commerciali scorrette da parte di alcuni Istituti di lingua
In passato Assoutenti si è interessata delle società che organizzano corsi di formazione, e che qualche volta cercano di attrarre i potenziali clienti con messaggi pubblicitari falsi o incompleti sulle prospettive di lavoro (leggi scheda Assoutenti ).
In questa scheda vogliamo analizzare alcuni esempi di pratica scorretta, sanzionati dall’Autorità garante della concorrenza, riguardanti corsi di lingua.
Un primo gruppo di casi riguarda i messaggi pubblicitari che prospettano condizioni economiche molto favorevoli per la frequenza del corso.
Alcuni Istituti parlano infatti di “gratuità” dei corsi, omettendo di specificare che è necessario versare una quota di iscrizione 1 oppure che i tre mesi gratis promessi non sono quelli all’inizio di un periodo di prova ma al termine del corso a pagamento 2. Altri fanno riferimento ad una “borsa di studio” ma, in realtà, chi aderisce ha diritto solo ad uno sconto sulle tariffe standard 3. In un caso si pubblicizzavano agevolazioni per i figli di madri lavoratrici, senza però chiarire l’esistenza di limiti e condizioni per usufruire di tali agevolazioni 4.
Una seconda categoria comprende le pubblicità che danno una falsa rappresentazione della qualità dei corsi, facendo riferimento a laboratori linguistici ed insegnanti madrelingua nei fatti non esistenti 5, ovvero a strutture ricettive di elevata qualità che però non corrispondono a quelle che gli studenti trovano sul posto 6. Ci sono anche operatori che si qualificano come università e come soggetti abilitati a rilasciare diplomi di laurea, mentre si tratta di istituti di istruzione secondaria 7.
Un attenzione particolare merita il procedimento aperto dall’Agcm nei confronti di WSI Education, titolare del marchio Wall Street Institute per una campagna di promozione di corsi di lingua effettuata tramite contatti telefonici e sms. L’Agcm ha contestato, da un lato, l’ambiguità dei messaggi che prospettavano la gratuità dei primi tre mesi di corso, omettendo di informare che la fruibilità dell’offerta era subordinata alla stipula di un contratto a titolo oneroso della durata minima di 12 mesi; dall’altro, è stata giudicata poco trasparente l’informazione data agli utenti in merito al contratto di iscrizione e a quello di finanziamento per il pagamento rateale dei corsi, con effetti significativi anche di compressione del diritto di recesso. Per queste ragioni l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 200.000 euro, ridotta a 180.000 euro per le perdite di esercizio riscontrate 8.
Il Tar del Lazio ha confermato il giudizio dell’Agcm sulla scorrettezza dei comportamenti della WSI, evidenziando in particolare che la brevità di un messaggio inviato tramite sms non esclude la necessità di garantire una informazione chiara sugli elementi essenziali dell’offerta e, quindi, sulle condizioni per accedere ad essa: d’altra parte anche le istruzione impartite agli addetti del call center confermavano la volontà dell’Istituto di mantenere l’ambiguità del messaggio. Il Tar ha peraltro ridotto la sanzione a 130.000 euro sulla base di una diversa valutazione delle condizioni economiche della società 9.
Un ultimo caso da segnalare riguarda i messaggi che promettono facili scorciatoie per imparare una lingua straniera: la pubblicità di un apparecchio simile ad un lettore CD, denominato Genius, sottolineava l’utilità di questo prodotto per apprendere senza sforzi anche le lingue straniere, con particolare riferimento ai corsi appositamente realizzati dall’Istituto de Agostini: infatti l’apprendimento sarebbe potuto avvenire anche durante il sonno o mentre si svolgevano altre attività.
L’Agcm, avvalendosi anche della consulenza dell’Istituto Superiore di Sanità, ha sottolineato l’assenza di studi scientifici adeguati a dimostrare l’efficacia del prodotto e ha disposto perciò la pubblicazione di una dichiarazione di rettifica su alcune importanti riviste nazionali 10.
17 gennaio 2011