Diniego di recesso, indebite sospensioni e mancati riscontri a reclami: i gestori telefonici devono indennizzare l’utente. Rimborsi costi di ricarica per cellulari: l’AGCom dice no alla retroattività della legge del 2007

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L’Autorità garante delle comunicazioni condanna BT Italia e Telecom. Archiviati due procedimenti nei confronti di Wind e Vodafone  

 Il 27 marzo 2013 l’Autorità garante delle comunicazioni  ha esaminato due contestazioni contro BT Italia:  una riguarda il mancato rispetto del diritto di recesso esercitato regolarmente entro i 10 gg. previsti dall’art. 64 del Codice del Consumo, con relativa interruzione indebita del servizio telefonico; l’altra l’applicazione di un’opzione tariffaria diversa da quella concordata in sede contrattuale, con l’emissione indebita di fatture successive alla conseguente migrazione dell’utente e la grave mancata risposta al reclamo dello stesso. Nel primo caso l’Autorità Garante ha dato pienamente ragione al consumatore, stabilendo un rimborso di euro 1.180,00 per illegittima sospensione del servizio. Nel secondo caso, l’Autorità ha accolto parzialmente la contestazione dell’utente, ritenendo che il contratto in questione fosse avvenuto in modo regolare, con la sottoscrizione da parte del cliente del piano tariffario, e che quindi non si trattasse di una pratica commerciale scorretta ex D.L. 146/07, ma accogliendo la richiesta dell’utente in merito allo storno delle fatture successive alla migrazione della linea e al mancato riscontro al reclamo effettuato in merito: 364 euro l’indennizzo deciso in tal senso dall’AGCom 1.

Nella stessa data l’AGCom ha accolto “in toto” la richiesta di un’utenza imprenditoriale che aveva lamentato l’interruzione del servizio telefonico e dell’adsl, da parte di Telecom Italia, per ben 2 volte e per circa 3 mesi su due linee telefoniche, causando un notevole danno all’esercizio della stessa attività dell’azienda. L’azienda telefonica si è difesa, adducendo a motivazione del disservizio il furto di cavi telefonici, che avrebbe comportato l’interruzione improvvisa del servizio. Ma l’Autorità ha ritenuto tale spiegazione assolutamente insufficiente, sia perché comunque l’operatore telefonico è tenuto ad offrire sempre il servizio e ad intervenire in tempo debito per la risoluzione di eventuali problematiche o guasti, sia perché nel caso in esame l’interruzione della linea è stata lunga e addirittura ripetuta, e dunque l’azienda non ha messo in campo le giuste contromisure per garantire il servizio all’utente. Telecom non ha nemmeno riscontrato per tempo, ovvero entro 30gg., il reclamo dell’utente. Per tutti questi motivi l’AGCom ha deliberato un indennizzo complessivo di 2.819 euro per l’utente, calcolandolo sempre coi parametri della Delibera AGCom n. 73/11/CONS 2. E’ fatta slava la possibilità per l’utente di richiedere al giudice civile il risarcimento dei danni subiti 3.

Sempre il 27 marzo 2013 l’AGCom ha infine esaminato due segnalazioni di utenti di telefonia mobile Wind e Vodafone, che avevano chiesto l’applicazione della Legge 40/07 (altrimenti nota come legge Bersani, che aveva abolito i costi di ricarica dal 2007), anche per le annualità pregresse al 2007. L’AGCom osserva che la legislazione in questione non ha previsto in alcuna maniera la retroattività, e dunque ha archiviato i procedimenti. Aprendo uno spiraglio in tal senso, si sarebbe creato un precedente dando luogo a numerosissime richieste di rimborso 4.

Si sottolinea l’importanza della delibera AGCom n. 73/11/CONS che, dopo anni di battaglie delle associazioni dei consumatori, ha condotto finalmente ad una normativa chiara in tema di indennizzi per le diverse tipologie di disservizio lamentato dagli utenti, uniformando per tutti gli operatori telefonici i risarcimenti da erogare ai consumatori. Continueremo ad analizzare su questo sito le delibere dell’AGCom, ivi incluse quelle dei Comitati regionali di controllo.



1 Vedi le delibere n. 17/13/CIR e n. 18/13/CIR.

2 In base al regolamento si calcola un indennizzo di 15 euro al giorno per la sospensione della linea telefonica e altri 15 euro per l’interruzione dell’adsl, moltiplicando tale indennizzo per le due linee telefoniche in questione.

3 Cfr. la delibera n. 19/13/CIR.

4 Cfr. le delibere n. 16/13/CIR e n. 20/13/CIR.