Decreto Legislativo n. 44 del 15.3.2010 per il riordino e il coordinamento delle norme in materia di esercizio delle attività televisive

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Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

 

Art. 5 Garanzie per gli utenti
 
Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l'Autorita' garante delle comunicazioni adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, sulla base, fra gli altri, dei seguenti criteri:
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento.
 
Art. 7 Eventi di particolare rilevanza sociale
 
Con deliberazione dell'Autorita' per le comunicazioni e' compilata una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la societa' di cui e' assicurata la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita. L'Autorita' determina altresi' se le trasmissioni televisive di tali eventi debbano essere in diretta o in differita, in forma integrale ovvero parziale.
 
Art. 8 Brevi estratti di cronaca
 
Con regolamento dell'Autorita' sono individuate le modalita' attraverso le quali ogni emittente televisiva, anche analogica, possa realizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da una emittente televisiva, anche analogica, soggetta al presente testo unico. 2. Il regolamento dovra' prevedere, fra l'altro, che: le emittenti televisive, anche analogiche, possano scegliere liberamente i brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente televisiva, anche analogica; l'accesso avvenga a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie; gli estratti siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale, con esclusione di quelli di intrattenimento. 
 
Art. 9 Tutela dei minori
 
Sono vietate le trasmissioni che, anche in relazione all'orario di diffusione, possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato, che impongano sistemi di accesso selettivo o controllato.
 
Le trasmissioni delle emittenti televisive, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, e delle emittenti radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, essi devono essere preceduti da un'avvertenza acustica ovvero devono essere identificati, all'inizio e nel corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo.
 
La trasmissione, anche a pagamento, dei film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico o che siano stati vietati ai minori di anni diciotto nonche' dei programmi classificabili a visione per soli adulti, ivi compresi quelli forniti a richiesta, e' comunque vietata dalle ore 7,00 alle ore 23,00 su tutte le piattaforme di trasmissione.
 
Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi' tenute a garantire l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
 
Art. 10 Comunicazioni commerciali
 
Le comunicazioni commerciali rispettano le seguenti prescrizioni:
a) sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
b) non utilizzano tecniche subliminali;
c) non pregiudicano il rispetto della dignita' umana; non comportano ne' promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalita', religione o convinzioni personali, disabilita', eta' o orientamento sessuale; non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
d) e' vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco, anche in forma indiretta;
e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori ne' incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;
g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulita', ne' li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, ne' sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, ne' mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose. raccomandata.
 
 
 
 
Art. 11 Interruzioni pubblicitarie
La pubblicita' televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicita' televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali.
Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni. La pubblicita' televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrita', tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonche' della sua durata e natura, nonche' i diritti dei titolari.
L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali e' consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.
La trasmissione di notiziari televisivi, lungometraggi cinematografici, film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, seriali, romanzi a puntate e documentari, puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.
La pubblicita' e la televendita non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini puo' essere interrotta da pubblicita' televisiva ovvero televendite soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purche' la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti.
Alle emittenti televisive, anche analogiche, in ambito locale le cui trasmissioni siano destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni comunitarie in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie piu' una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti.
Art. 11, comma 9 Pubblicità e televendite di alcolici
 
La pubblicita' televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:
a) non rivolgersi espressamente ai minori, ne', in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualita' terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrieta';
f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualita' positiva delle bevande.
 
Art. 13 Sponsorizzazioni
 
I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere, fra gli altri, ai seguenti criteri: devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma; non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.
 
I servizi di media audiovisivi o i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attivita' principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o altri prodotti del tabacco ovvero nella fabbricazione o vendita di superalcolici.
 
La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attivita' comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche puo' riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non puo' promuovere specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.
 
E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali e radiogiornali e di notiziari di carattere politico.
 
E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.
 

 

Art. 15 Pubblicità occulta e “product placement”

La norma (art. 40 bis del testo unico) disciplina l’inserimento di prodotti all’interno di opere cinematografiche e programmi televisivi (con esclusione di quelli rivolti ad un pubblico di bambini), sia a pagamento che in cambio della fornitura gratuita di beni o servizi.

L’inserimento dei prodotti è consentito a condizione che il programma non dia indebito rilievo ad essi e non ne incoraggi l’acquisto; inoltre l’utente deve essere informato con appositi avvisi all’inizio ed alla fine dei programmi. Rimane comunque vietato l’inserimento delle sigarette e di altri prodotti a base di tabacco nonchè dei medicinali.

Una disciplina attuativa dovrà essere definita dai soggetti interessati e comunicata all’Autorità garante delle comunicazioni.