Decreto legge n. 29 del 2012, convertito nella legge n. 62 del 2012, in materia di credito

847

Nuovo Osservatorio sul credito e modifiche delle commissioni bancarie

 

Entro tre mesi è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Osservatorio sull'erogazione del credito e sulle relative condizioni praticate dalle banche alla clientela. Alle riunioni dell'Osservatorio partecipa un rappresentante delle associazioni dei consumatori indicato dal CNCU. L'Osservatorio monitora l’andamento del credito e promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese, alle famiglie e ai consumatori volte a favorire un miglioramento delle condizioni di accesso al credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.

Ove lo ritenga necessario e motivato, il Prefetto segnala all'Arbitro bancario finanziario specifiche problematiche relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari. La segnalazione avviene a seguito di istanza del cliente in forma riservata e dopo che il Prefetto ha invitato la banca in questione, previa informativa sul merito dell'istanza, a fornire una risposta argomentata   sulla meritevolezza del credito. L'Arbitro si pronuncia non oltre trenta giorni dalla segnalazione.

Il decreto apporta modifiche a quanto disposto dall’art. 27 bis del decreto n. 1 del 2012 in materia di commissioni bancarie  , stabilendo che:

– l'ammontare della commissione bancaria è determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti;

– la commissione bancaria non si applica alle famiglie consumatrici titolari di conto corrente, nel caso di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite di fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi.

28 maggio 2012