Decreto del Ministro economia e finanze del 10 gennaio 2011 in materia di giochi

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Disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza

 

L’art. 8 disciplina lo svolgimento del gioco e stabilisce che esso comporta, fra l’altro:

a) la richiesta da parte   del   giocatore   del   diritto   di partecipazione ad una sessione di gioco autorizzata dal sistema centralizzato;

b) la convalida del diritto di partecipazione;

c) la comunicazione al giocatore della convalida del diritto di partecipazione nonche' del relativo codice univoco e l'addebito del relativo importo;

d) l'assegnazione   delle   eventuali   vincite,   la    relativa comunicazione al giocatore e l'accredito sul conto di gioco.

 

Nel caso dei giochi di sorte a quota fissa e di carte, lo svolgimento del gioco comporta, in aggiunta:

a) la richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del giocatore;

b) l'accettazione della richiesta di partecipazione al singolo colpo da parte del concessionario e l'addebito del relativo importo alla posta.

 

Nel caso dei giochi tra giocatori, la piattaforma di gioco rende disponibile al giocatore, mediante pseudonimo, l'identità degli altri giocatori.

 

L’art. 9 disciplina gli obblighi di informazione a carico del gestore del gioco e prevede che   il concessionario rende disponibile a chiunque accede al sito, fra l’altro:

a) le informazioni riguardanti l'offerta di gioco, inclusi:

  1) gli ammontari trasferibili alla posta;

 2) il costo del diritto di partecipazione al gioco;

  3) il montepremi e le relative modalità di ripartizione, nonché le modalità di costituzione degli   eventuali   jackpot   e   di alimentazione degli eventuali fondi;

  4) l'ammontare rapportato alla raccolta destinato a montepremi, eventualmente su base statistica e nell'ipotesi che il giocatore persegua la strategia standard di gioco;

  5) le vincite, comprensive degli eventuali jackpot, e le relative regole di assegnazione;

  6) le modalità, condizioni e restrizioni di assegnazione, utilizzo e prelievo di eventuali bonus e del credito di gioco ai quali sono collegati;

 

b) l'informazione a consuntivo, alla quale deve essere garantita adeguata visibilità, relativa a periodi di tempo di durata pari al mese, per ciascun gioco autorizzato e per ciascuna tipologia, dell'ammontare rapportato alla raccolta assegnato in vincite ai giocatori;

c) le istruzioni per la partecipazione al gioco, le regole di svolgimento dei giochi e le modalità di gestione dei casi di malfunzionamento dei sistemi e delle reti di trasmissione;

d) gli orari di apertura del gioco;

e) le modalità ed i tempi di pagamento delle vincite, nonché di prelievo delle somme dal conto di gioco;

f) l'informazione relativa ai requisiti minimi richiesti alla postazione del giocatore per la partecipazione a distanza al gioco;

g) le informazioni in materia di gioco sicuro;

h) i recapiti e gli orari del servizio di assistenza al giocatore.

 

Il concessionario rende disponibile al giocatore in qualsiasi momento:

a) l'elenco delle sessioni di gioco nonche' dei colpi cui lo stesso ha partecipato, del prezzo della partecipazione, anche ai singoli colpi, del risultato conseguito dal giocatore e dell'avvenuto accredito dell'eventuale vincita al conto di gioco o alla posta;

b) il prezzo della partecipazione, l'ammontare rapportato alla raccolta destinato al montepremi, la relativa ripartizione e le regole di determinazione e di assegnazione delle vincite.

 

L’art. 10 detta norme specifiche a tutela del consumatore, stabilendo che il concessionario promuove i comportamenti responsabili di gioco, ne vigila l'adozione da parte del   giocatore,   tramite l'adozione ovvero la messa a   disposizione   di   strumenti   ed accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori, nonché l'esposizione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti.

L'attivazione degli strumenti di autolimitazione da parte del giocatore é obbligatoria, pena l’impossibilità di accedere all'area di gioco.

Il concessionario esclude dalla partecipazione al gioco il  personale appartenente alla propria organizzazione, nonché quello coinvolto a qualunque titolo nello sviluppo della propria piattaforma di gioco.

L’ Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi e dei relativi siti internet.

 

L’art. 11 detta norme in materia di risoluzione delle controversie non aventi natura fiscale. Esso prevede che si possa inoltrare reclamo scritto alla Commissione per la trasparenza dei giochi presso l’AAMS, con raccomandata con ricevuta di ritorno, entro trenta giorni dalla conclusione della sessione di gioco oggetto del reclamo, fatta salva ogni eventuale azione in giudizio.

10 febbraio 2011