CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA n. 200 del 2012, sul principio generale della liberalizzazione delle attività economiche

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La Corte dichiara l’incostituzionalità di una disposizione della legge n. 148 del 2012

 

La Corte costituzionale ha giudicato legittimo l’art. 3, commi 1 e 2, del d.l. n. 138/2011 (convertito nella legge n. 148 del 2012), recante il principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica private sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge (fatte salve le limitazioni previste a tutela di altre esigenze indicate in attuazione di vincoli costituzionali), ritenendo che il legislatore statale abbia correttamente esercitato la competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza. Per la Corte, “l’eliminazione degli inutili oneri regolamentari, mantenendo però quelli necessari alla tutela di superiori beni costituzionali, è funzionale alla tutela della concorrenza e rientra a questo titolo nelle competenze del legislatore statale”.

La Corte ha invece dichiarato l’incostituzionalità del comma 3 dell’art. 3 del d.l. n. 138/2011 perchè “l’effetto della soppressione automatica e generalizzata delle normative statali contrarie ai principi di cui all’art. 3, comma 1, oltre ad avere una portata incerta e indefinibile, potrebbe riguardare un novero imprecisato di atti normativi statali, con possibili ricadute sul legislatore regionale, nel caso che tali atti riguardino ambiti di competenza concorrente o trasversali, naturalmente correlati a competenze regionali”. Inoltre l’automaticità dell’abrogazione, unita all’indeterminatezza della sua portata, rende impraticabile l’interpretazione conforme a Costituzione, e la soppressione per incompatibilità, senza una puntuale indicazione delle abrogazioni, “pone le Regioni in una condizione di obiettiva incertezza, nella misura in cui queste debbano adeguare le loro normative ai mutamenti dell’ordinamento statale”. E’ di conseguenza una disposizione viziata da irragionevolezza con conseguente violazione dell’autonomia legislativa regionale art. 117 Cost. “anziché favorire la tutela della concorrenza, finisce per ostacolarla, ingenerando grave incertezza fra i legislatori regionali e fra gli operatori economici”. La Corte ha dunque censurato anche il ricorso a regolamenti di delegificazione, previsti dal medesimo comma 3.

In conclusione, la sentenza della Corte cancella la norma per cui automaticamente tutte le attività economiche non vietate sono permesse, per cui occorrerranno una o più leggi che stabiliscano quali sono libere e quali sottoposte a regimi autorizzatori o comunque vincolistici: non viene perciò contestato il principio, ma il suo automatismo, in quanto del tutto vago e di incerta applicazione

25 luglio 2012