Confermate le sanzioni ad Acea e Suez enviroment per intesa restrittiva della concorrenza nel mercato della gestione dei servizi idrici integrati

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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto dall’Antitrust

 

La controversia trae origine da un bando di gara pubblicato nell’ottobre del 2002 dal Comune di Firenze per l’individuazione di un socio industriale privato interessato a rilevare il 40% del capitale di Publiacqua, società di gestione dei servizi idrici all’interno dell’ambito territoriale ottimale 1 n. 3 – Medio Valdarno della Regione Toscana. A seguito  dell’aggiudicazione definitiva della gara in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese partecipato, tra le altre, da Acea e Suez Environnement S.A., Acea comunicava all’Autorità garante della concorrenza e del mercato la costituzione di una società denominata Acque Blu Fiorentine che avrebbe dovuto acquisire il 40% della società Publiacqua, conformemente all’esito della gara.

Nel 2006, l’Antitrust riteneva che l’operazione notificata non costituisse una concentrazione vietata ai sensi dell’art. 5 della legge n. 287 del 1990 e, pertanto, con apposito provvedimento disponeva il non luogo a provvedere al riguardo. Nello stesso tempo, tuttavia, l’Antitrust avviava un procedimento istruttorio nei confronti della società Acea, Suez e Publiacqua al fine di verificare l’eventuale violazione delle norme sulla concorrenza.

Nel 2007, dopo una lunga e articolata istruttoria, l’Autorità  ha deliberato una sanzione di 8,3 milioni di euro a carico di Acea e di 3 milioni di euro a carico di Suez Environnement  2: le società Acea e Suez avevano posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE, che ha avuto per oggetto e per effetto un coordinamento delle rispettive strategie commerciali nell’ambito del mercato nazionale della gestione dei servizi idrici.

In base a tale sentenza Acea e Suez avrebbero dovuto astenersi in futuro dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata, comunicando all’Autorità le misure a tal fine adottate entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento;  inoltre le due società avrebbero dovuto procedere ad adottare misure idonee al fine di eliminare quanto previsto dal patto parasociale che disciplinava i loro rapporti con Publitalia ed in ogni caso avrebbero dovuto astenersi dal darvi attuazione, comunicando all’Autorità delle misure a tal fine adottate.

Nel 2008, il Tar del Lazio ha accolto i ricorsi delle due società 3, rilevando, tra l’altro, come non fosse stata provata la sussistenza di un’intesa tra le imprese suscettibile di rappresentare un illecito anticoncorrenziale. In ogni caso, il Tar ha escluso che una tale intesa, anche se esistente, potesse determinare conseguenze distorsive di carattere anticompetitivo (con conseguente sbarramento all’ingresso di altri operatori), sia in relazione agli ambiti territoriali nei quali essa ha avuto attuazione, sia alle quote di mercato acquisite da Acea e da Suez. Inoltre, i giudici di primo grado hanno escluso che sulla base degli elementi documentali raccolti potesse individuarsi una strategia imprenditoriale comune alle società sanzionate, volta a pianificare la congiunta partecipazione delle stesse a tutte le procedure di selezione indette per l’affidamento delle gestioni idriche facenti capo ai distinti ambiti territoriali ottimali (ATO).

Nel settembre del 2012, il Consiglio di Stato, esprimendosi definitivamente sulla vicenda, ha invece pienamente accolto il successivo ricorso dell’Antitrust 4 riconoscendo che gli elementi di prova raccolti dall’Autorità a carico di Acea e Suez appaiono complessivamente gravi, precisi e concordanti nella dimostrazione di un’intesa orizzontale che ha avuto per oggetto e per effetto un coordinamento delle strategie commerciali di due imprese tra loro concorrenti nel mercato italiano della gestione dei servizi idrici: più in dettaglio, la pratica illecita è stata posta in essere in una delicata fase di riorganizzazione ed effettiva apertura alla concorrenza di tale mercato, e quindi con effetti tendenzialmente pregiudizievoli per i suoi futuri sviluppi.  

25 settembre 2012



1 Gli ambiti territoriali (ATO) sono le aree di riferimento per la fornitura dei servizi idrici da parte dei diversi operatori.
2 Cfr. provvedimento n. 17623 del 22 novembre 2007.
3 Cfr. sentenza 26 giugno 2008 n. 6238.
4 Cfr. Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza n, 5067 del 2012.