Che cosa prevede il Decreto Coronavirus 4 marzo

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Dal 4 marzo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio che prevede per i cittadini su tutto il territorio nazionale misure ancora più restrittive di quelle precedenti con l’obiettivo di arginare la diffusione del virus COVID 19.
Il decreto abroga gli artt.1 e 2 del DPCM del 1 marzo 2020.

Ne proponiamo una sintesi (dove non diversamente specificato le nuove misure sono da intendersi valide fino al 3 aprile 2020):

Le persone anziane e più deboli

Agli anziani e alle persone affette da patologie croniche o da stati immunodepressivi viene raccomandato di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di  sicurezza di almeno un metro.

Chiusura scuole

  • fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia  e nelle scuole  di ogni ordine e grado, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di   corsi professionali, master e università per anziani,  con l’eccezione dei corsi di formazione per le professioni sanitarie. Per la riammissione  in  caso di malattia infettiva servirà il certificato medico .
  • I dirigenti scolastici e degli atenei sono tenuti ad attivare modalità di studio a distanza ove possibile
  • le assenze maturate dagli studenti  non saranno computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali o delle valutazioni.

Accesso alle strutture sanitarie

  • è vietato agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei  pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario;
  • le visite a reparti sanitari e case di riposo o di lungodegenza sono autorizzate solo dalle rispettive  direzioni sanitarie.

Informazione e sanificazione

Devono essere esposte le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie  e messi a disposizione di dipendenti e utenti   liquidi disinfettanti  per l’igiene delle mani,  nelle zone di maggiore  affollamento e transito di:

  • strutture sanitarie ,
  • scuole
  • uffici delle pubbliche amministrazioni,
  • associazioni di categoria,
  • esercizi  commerciali
  • tutti gli uffici aperti al pubblico
  •  le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari  di sanificazione dei mezzi;
  •  chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data del 5 marzo 2020   abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio  epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni  della zona rossa deve comunicarlo :
    •  sia al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
    • sia al proprio medico di base o pediatra  attraverso i numeri verdi messi a disposizione da ogni Regione (vedi paragrafo sotto)
  • le aziende del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia il  supporto  per garantire la sicurezza dei nuovi ingressi negli istituti penitenziari

Manifestazioni ed eventi

  •  sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale  sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica fino almeno al 3 aprile 2020
  • sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, compresi quelli sportivi svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tranne nel caso in cui si possa assicurare il rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
  •  gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sono consentiti nei Comuni diversi da quelli della zona rossa : in tutti tali casi, le associazioni e le  società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli  idonei a contenere il rischio di contagio.
  • gli enti locali e le associazioni sportive sono invitate e predisporre attività motorie e ricreative alternative da svolgersi all’aria aperta
  • è previsto  un provvedimento per la proroga dei termini per lo svolgimento delle prove d’esame  per il conseguimento delle patenti di guida e la validità dei fogli rosa (validi ordinariamente 6 mesi ).

Smart working

Per la durata dello stato di emergenza anche in assenza degli accordi individuali (gli obblighi di informativa ai lavorativi sono assolti in via telematica) può essere applicata la modalità di lavoro agile  legge 22 maggio 2017, n. 81.

Comunicazione assenze per quarantena

In caso di viaggi o permanenza in zone a rischio e/o comparsa di sintomatologia sospetta vanno avvertiti gli operatori sanitari che :

  • danno  informazioni sulla eventuale necessaria quarantena in isolamento domiciliare
  • allertano il medico e le strutture sanitarie competenti, ove non fosse già stato fatto
  • rilasciano  se necessario per motivi di lavoro una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina  generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il lavoratore  è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.