Buoni regalo: il caso della società assicurativa Direct line

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 Il Tar annulla la sanzione deliberata nel 2009 dall’Antitrust 

Ci siamo interessati più volte delle pronunce dell’Antitrust volte a contrastare il fenomeno delle promesse di premi, “buoni regalo”, o “vincite facili” nei concorsi: leggi in particolare questa scheda generale oppure quelle riguardanti  International Masters Publishers, Autogrill e Gardaland o alcuni quiz televisivi . Una sentenza del Tar ci offre lo spunto per tornare su questo tema.

Nel 2009, l’Antitrust ha giudicato ingannevoli i messaggi pubblicitari, comparsi sul sito internet della Direct line, che promettevano un buono benzina a coloro che avessero sottoscritto una polizza con la compagnia: “Acquista una polizza con PayPal, per te 30 euro in buoni benzina”. Lo stesso messaggio era stato inviato, per un certo periodo di tempo, anche a persone che erano già clienti della compagnia assicurativa. In realtà, i buoni premi erano riservati ai soli sottoscrittori di nuove polizze ed i messaggi, omettendo questo aspetto, potevano indurre in errore i consumatori. Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione di 75.000 euro 1.

La sentenza del Tar del Lazio ha accolto il ricorso della Direct line, sottolineando che la società ha rispettato la normativa sui concorsi a premio (dpr n. 430 del 2001) che si limita a prescrivere l’obbligo di mettere a disposizione delle persone interessate il relativo regolamento 2.  Secondo il giudice amministrativo, i messaggi – dopo aver delineato gli aspetti fondamentali dell’offerta – facevano espresso rinvio al regolamento per la lettura di tutte le condizioni ivi previste; e tutti gli utenti potevano facilmente accedere ad esso, tramite internet, senza costi aggiuntivi 3.

26 gennaio 2013


1 Vedi al riguardo il provvedimento n. 20007 del 2009 (PS1506).

2 Nella stessa direzione, la circolare applicativa n. 1 del 2002 del Ministero delle Attività Produttive chiarisce che  "la comunicazione pubblicitaria relativa alla manifestazione a premi possa anche non contenere tutte le informazioni del regolamento…. sebbene sia consentito un livello minimo di informazione, tuttavia essa dovrà necessariamente contenere gli elementi essenziali che abbiano riguardo al tipo di manifestazione, alla sua durata, alle condizioni di partecipazione nonché, ove trattasi di concorso, al valore complessivo dei premi posti in palio”.

3 Cfr. la sentenza della prima sezione  n. 862 del 2013.