Antitrust sanziona Trenitalia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana per abuso di posizione dominante

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Contestati gli ostacoli posti all’ingresso di Arenawais nel trasporto passeggeri

 

Il 25 luglio 2012 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso l’istruttoria, avviata nel dicembre del 2010 1, volta a verificare l’abuso di posizione dominante di Trenitalia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana (RFI), che avrebbero ostacolato illegittimamente Arenaways nell’offerta dei servizi di trasporto passeggeri, limitandone l’ingresso su tale mercato, come previsto dalla liberalizzazione del comparto ferroviario: il gestore dell’infrastruttura ferroviaria italiana è RFI, che deve consentire l’utilizzo della infrastruttura ferroviaria alle imprese che lo chiedono, dietro pagamento di un canone, e salvi casi particolari riguardanti proposte commerciali che hanno un impatto negativo sui contratti di servizio esistenti 2: in caso di interessi configgenti tra i diversi operatori è prevista una rapida procedura di risoluzione delle controversie tra le parti interessate.

La compagnia Arenaways aveva richiesto, sin dall’aprile del 2008, l’accesso all’infrastruttura ferroviaria per un percorso compreso tra Torino, Alessandria e Milano, ricevendo l’autorizzazione solo nel novembre del 2010, che peraltro non consentiva le fermate intermedie programmate dalla compagnia 3.

L’istruttoria condotta dall’Antitrust e l’ampia documentazione raccolta evidenziano la strategia comune di Trenitalia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana, volta innanzitutto a ritardare pretestuosamente la conclusione del procedimento, nonostante i pareri favorevoli espressi in più occasioni dal Ministero dei trasporti e dalle regioni interessate, che escludevano l’esistenza di ostacoli normativi all’avvio della nuova attività, che non si configurava in competizione diretta con quella regolamentata dai contratti di servizio. Al contrario, nello stesso periodo, Trenitalia ha ottenuto più volte l’autorizzazione alla modifica dei percorsi per i propri veicoli commerciali (anche per le tratte richieste da Arenaways)  “senza che RFI si preoccupasse delle possibili interferenze con i contratti di servizio pubblico in essere”. Inoltre sono stati forniti dati non corretti sull’impatto dei nuovi servizi sull’equilibrio finanziario delle FFSS al fine di indurre gli organismi competenti ad introdurre altri vincoli a carico di Arenaways e rendere meno competitivo il servizio da essa offerto (ad es. imponendo una durata del viaggio dei treni Arenaways superiore a quella dei treni interregionali di Trenitalia., pur in assenza di fermate intermedie).

In conclusione, l’Antitrust ha stabilito che il comportamento di Trenitalia, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana è in contrasto con l’art. 102 del Trattato dell’Unione europea, finalizzato a tutelare la concorrenza al’interno della comunità europea e a favorire l’integrazione economica: nel caso in esame, è stato ostacolato illegittimamente l’accesso al mercato di Arenaways, compagnia che aveva tutte le autorizzazioni ed i requisiti necessari per avviare la propria attività sin dal 2009  In tal modo sono stati danneggiati anche gli utenti finali, cui è stato impedito di usufruire di servizi innovativi proposti da Arenawais “su rotte caratterizzate da elevati flussi di traffico, in relazione ai quali l’utenza ha spesso manifestato insoddisfazione rispetto alle attuali caratteristiche qualitative e quantitative dei servizi offerti” da Trenitalia.

Per queste ragioni, l’Antitrust ha deliberato una sanzione complessiva di 300.000 euro, che tiene conto anche della novità del quadro normativo riguardante le limitazioni all’accesso di nuovi operatori in caso di contratti di servizio, diffidando le società dal porre in essere comportamenti analoghi in futuro 4.

 

Aldilà di ogni considerazione sull’entità della sanzione pecuniaria, va sottolineata l’importanza della pronuncia dell’Antitrust perché volta a contrastare comportamenti finalizzati a pregiudicare l’attuazione concreta del processo di liberalizzazione del settore del trasporto ferroviario nel quale Trenitalia continua a godere di una posizione dominante, tenuto anche conto che la quasi totalità dei contratti di servizio pubblico per i servizi di trasporto regionale sono stati sottoscritti dalla stessa Trenitalia.

Assoutenti continuerà a seguire con notevole attenzione tutte le tematiche relative al trasporto, analizzando in particolare l’attività della nuova Autorità per i trasporti, che dovrà assumere decisioni molto rilevanti anche ai fini di una maggiore tutela dei consumatori ( leggi questa scheda ). 

10 agosto 2012



1 Il Tar ha respinto nel gennaio del 2012 un primo ricorso delle società interessate che contestavano l’incompetenza dell’Antitrust nel caso specifico: leggi questa scheda Assoutenti
2 Una parte rilevante dei servizi di trasporto ferroviario passeggeri (regionale e nazionale) beneficia di sussidi pubblici per compensare i costi sostenuti dall’operatore ferroviario per rispettare gli obblighi di servizio pubblico stabiliti dai contratti di servizio, di durata pluriennale.
3 Si segnala che nell’agosto del 2011 è stato dichiarato il fallimento di Arenawais.
4 Vedi il procedimento A436, provvedimento n. 23770 del 2012. Per il testo integrale del provvedimento clicca sul sito Agcm .