La campagna pubblicitaria “Internet free” di Tiscali: il servizio non è gratuito come si potrebbe immaginare…

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Il Tar conferma la sanzione dell’Antitrust per la pubblicità ingannevole di Tiscali

 

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha esaminato – su segnalazione di un operatore concorrente, dell’offerta “Internet gratis” volto a promuovere i servizi Tiscali di accesso ad Internet con tecnologia dial – up,

Secondo l’Antitrust (con parere conforme dell’Agcom) i messaggi pubblicitari non presentavano in modo chiaro i costi reali (a fronte dell’assenza del canone fisso ci sono tariffe commisurate ai consumi e oneri per gli scatti alla risposta). I destinatari del messaggio potevano attribuire all’indicazione “internet free” il significato di internet “gratis”. Va tenuto conto anche che l’offerta è destinata ad un pubblico vasto (e quindi non solo a specialisti) e che la stessa tecnologia utilizzata dial up renderebbe plausibile la possibilità di navigare gratuitamente, sebbene a velocità di upload e download limitata

In conclusione, l’Agcm ha deliberato una sanzione di 130.000 euro, ridotta a 100.000 euro per l’atteggiamento collaborativo della società, che aveva modificato la campagna pubblicitaria dopo l’apertura del procedimento di fronte all’Autorità 1.

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso della società, condannandola anche al pagamento delle spese 2. Il giudice amministrativo ha condiviso le argomentazioni dell’Antitrust, mettendo in particolare rilievo l’ambiguità del messaggio (anche per la presenza di numerose scritte riferite alla nozione di "gratuito", o "gratuità" di altri servizi), tali da ingenerare confusione nei destinatari del messaggio. In base al codice del consumo, non può attribuirsi al consumatore l’onere di ricerca e di studio per la ricostruzione del prezzo finale del servizio (specie quando esso sia composto da una serie di voci) mentre pone a carico dell'operatore pubblicitario un onere di chiarezza e di completezza delle informazioni, a partire dal prezzo del bene o servizio offerto.

Per informazioni su un caso analogo, riguardante una pubblicità di Telecom clicca qui .

3 novembre 2012



1 Vedi il provvedimento n. 18490 del 2008 (PS413).
2 Cfr. la sentenza n. 9001 del 2012.