Illegittimo l’oscuramento dei programmi Rai agli abbonati SKY

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Il Tar del Lazio accoglie il ricorso di Sky

 

Il Tar del Lazio 1 ha accolto il ricorso presentato da Sky in ordine alla decisione assunta alcuni anni fa dalla RAI di impedire la visione in chiaro dei canali del servizio pubblico radiotelevisivo sulla piattaforma satellitare di Sky; quest’ultima ha contestato anche l’operato dell'Autorità garante delle comunicazioni che, con la delibera n. 732 del 2009, non aveva adottato alcun rimedio al riguardo, limitandosi ad imporre a RAI di offrire le smart card Tivusat separatamente dai decoder.

La controversia si incentra sulla interpretazione dell'art. 26 del vecchio contratto di servizio tra Ministero e Rai, in base al quale “la RAI si impegna a realizzare la cessione gratuita, e senza costi aggiuntivi per l’utente, della propria programmazione di servizio pubblico sulle diverse piattaforme distributive, compatibilmente con i diritti dei terzi e fatti salvi gli specifici accordi commerciali”.

Secondo il giudice amministrativo, tale disposizione è volta in maniera univoca a garantire alla generalità degli utenti – indipendentemente dalla piattaforma utilizzata – l’accesso al servizio pubblico, a condizione che i titolari delle piattaforme non facciano pagare ai propri clienti oneri aggiuntivi e fatti salvi specifici accordi commerciali che prevedano diritti di esclusiva su determinate programmazioni. La scelta della RAI (non dettata da ragioni di tipo tecnico) ha costretto gli abbonati Sky (o in possesso di un decoder Sky) ad acquistare un nuovo decoder per poter ricevere in via satellitare della programmazione del servizio pubblico. Anche una cessione a titolo oneroso della programmazione pubblica da parte della RAI ai titolari delle piattaforme distributive non sarebbe corretta, in quanto potrebbe comportare nuovi costi a carico dell’utente finale. Conseguentemente è illegittima la delibera dell’AGCOM nella parte in cui non ha impedito questa forma di oscuramento da parte della Rai.

Il giudice amministrativo ha considerato parzialmente illegittimo anche il nuovo contratto di servizio 2010/2012 (art. 22, comma 3) con riferimento all’attività di promozione della diffusione di Tivusat. che si caratterizza come vantaggio per alcuni operatori del mercato televisivo, presenti sulla piattaforma Tivusat, operazione effettuata inoltre con l’impiego di risorse pubbliche, in contrasto con il Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar).

12 luglio 2012



1 Sentenza della III sezione ter n. 6320 del 2012.