Antitrust accerta abuso di posizione dominante di Poste italiane

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Entro 6 mesi Poste italiane dovrà applicare l’iva – come già fanno gli altri operatori –  per alcuni servizi non gestiti in via esclusiva   

 

Il mercato dei servizi postali è interessato da processi di liberalizzazione, che dovranno consentire una progressiva presenza di operatori in concorrenza con Poste Italiane (società per azioni posseduta al 100% dal Ministero dell’economia) che attualmente gestisce gran parte dei servizi sul territorio italiano (vedi al riguardo la scheda sul decreto legislativo n. 58 del 2011 e le nuove competenze in materia dell’Autorità garante delle comunicazioni ).

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, a distanza di un anno dall’avvio del procedimento, ha concluso la complessa istruttoria volta a verificare se la società abbia abusato della posizione dominante detenuta nel settore 1. Sotto osservazione dell’Autorithy i prezzi al netto dell’Iva di Poste italiane, a differenza degli altri operatori che invece applicano un’aliquota del 21%; in tal modo si è creata una situazione di chiaro vantaggio a favore di Poste italiane che ostacola un’effettiva concorrenza anche nei settori non riservati (posta massiva, posta prioritaria, nazionale e internazionale, raccomandate, posta assicurata, stampa, pacchi), in contrasto con l’art. 102 del Trattato per l’Unione europea: ciò ha consentito a Poste italiane di praticare offerte più convenienti soprattutto con riferimento ai numerosi clienti c.d. “sensibili all’IVA”, che offrono cioè servizi in esenzione IVA e che, pertanto, non hanno la possibilità di “scaricarla” a valle.

L’Antitrust ha preso atto che la condotta di Poste italiane trovava una giustificazione nella normativa italiana in materia di tariffe che prevede l’esenzione Iva per le prestazioni del servizio universale 2 in contrasto però con la disciplina comunitaria (come esplicitato dalla Corte di giustizia europea 3) volta a rendere obbligatoria per tutti gli operatori del settore postale l’applicazione dell’Iva, con particolare riferimento ai servizi negoziati individualmente con alcuni soggetti (Eni, Enel, Equitalia, Findomestic, Unipol, Intesa S. Paolo etc) applicando tariffe inferiori a quelle valide per la generalità dei cittadini: tali servizi (posta massiva 4, posta raccomandata, posta assicurata e la pubblicità diretta per corrispondenza – Posta Target 5), le cui condizioni non sono rese pubbliche, rappresentano una quota pari al 10% del fatturato dell’intero servizio universale. E’ vero che i fornitori del servizio universale sono liberi di negoziare contratti con i clienti su base individuale, praticando anche specifici sconti; ma in tal caso – contrariamente a quanto sostenuto da Poste italiane – essi sono soggetti all’applicazione dell’Iva come gli altri operatori.

 In conformità con l’orientamento della Corte di giustizia europea 6, l’Antitrust ha l’obbligo di disapplicare le disposizioni nazionali in contrasto con la normativa comunitaria in materia di concorrenza, senza però irrogare sanzioni. In seguito all’accertamento dell’abuso di posizione dominante da parte di Poste italiane, quest’ultima dovrà entro sei mesi adottare tutti gli adempimenti contabili necessari per l’applicazione dell’iva ai servizi sopra richiamati.

Non è la prima volta che l’Autorità si occupa della materia dei servizi postali al fine di assicurare anche in questo settore l’applicazione dei principi della libera concorrenza tra più operatori: per approfondimenti clicca qui, qua e qui .

 14 marzo 2012 (aggiornamento del 29 aprile 2013)
 


1 Vedi il comunicato stampa del 23 aprile 2013. Per il testo integrale della pronuncia leggi qui.

2 Cfr. art. 10, comma 1, n. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 633.

3 Vedi l’art. 132, lettera a), della Direttiva 2006/112/CE e la sentenza della Corte di Giustizia 23 aprile 2009, causa C357/07.

4 Si tratta della posta consegnata in grandi quantità: tale servizio, a partire dal 1° gennaio 2011, è liberalizzato a prescindere dal peso dell’invio.

5 Rientrano in tale categoria le comunicazioni indirizzate ad un numero significativo di persone riguardanti unicamente materiale pubblicitario, con lo stesso messaggio.

6 Vedi la sentenza della Corte di Giustizia 9 settembre 2003, procedimento C-198/01.