Carte revolving: il caso Ducato, Finiper e Iper Montebello

966

Il Tar modifica in parte le decisioni dell’Antitrust

 

Nel 2009 l’Antitrust ha esaminato la campagna promozionale delle società Ducato (operante nel settore del credito al consumo), Finiper e Iper Montebello (che gestiscono punti vendita di generi alimentari, prodotti per l’igiene ed altri articoli) con riferimento alla commercializzazione di alcune carte di credito emesse dalla Ducato e all’apertura di linee di credito revolving 1.

L’Agcm ha contestato la carenza delle informazioni fornite ai clienti; si tratta di un comportamento grave perché il settore del credito è caratterizzato da notevole complessità, e pertanto è richiesta agli operatori una particolare diligenza, al fine di porre il consumatore nelle condizioni di valutare in modo appropriato prodotti e servizi sempre più raffinati e di difficile comprensione.

Più in dettaglio, sono stati esaminati i seguenti aspetti:

a)   carte di credito acquistabili presso i punti vendita: si tratta di carte “flessibili” con saldo a fine mese dell’intera somma (rimborso a saldo) oppure con rateizzazione (revolving); la pubblicità afferma che le carte sono “a costo zero” (“Vuoi avere di più senza spendere nulla? …Vantaggi esclusivi a costo zero…Vuoi una carta di credito davvero gratuita?”). In realtà tale gratuità si riferisce solo alla quota associativa e non a tutte le spese successive (invio estratto conto, incasso rate, commissioni per utilizzo come bancomat etc). Non sono date informazioni adeguate anche sulla natura rotativa (revolving) della linea di credito, a tempo indeterminato, cioè sulla ricostituzione dell’ammontare del credito in seguito ai rimborsi (rateali o integrali);

b) carte di credito revolving con unica tipologia di rimborso rateale. A differenza delle flessibili tali carte determinano l’immediato addebito delle somme utilizzate ed il contestuale addebito degli interessi. Manca secondo l’Agcm un’informazione adeguata su tutti i costi e sul calcolo degli interessi(mancata esplicitazione di Tan e Taeg); anche in questo caso l’affermata gratuità si riferisce solo alla quota associativa ma non a tutte le spese successive. Inoltre non è evidenziata la natura facoltativa dell’assicurazione;

c)   assicurazione collettiva Ducato: non è chiarita la natura facoltativa di questa polizza;

d) carta revolving abbinata a linea di credito: il prestito finalizzato dà facoltà alla società di inviare carta revolving. L’Agcm ha contestato la mancata espressa sottoscrizione di questo aspetto da parte del cliente e ha giudicato “aggressiva” tale pratica;

e)   ostacoli al diritto di recesso: sono fornite informazioni fuorvianti sui tempi dell’esercizio di tale diritto.

In conclusione, l’Antitrust ha deliberato sanzioni per complessivi 670.000 euro, così ripartite: Ducato (540.000 euro), Iper Montebello (80.000 euro) e Finiper (50.000 euro),che si sono tutte appellate al Tar.

Nel luglio scorso il Tar del Lazio ha respinto i ricorsi di Iper Montebello e Finiper, condannate anche al pagamento delle spese 2. Il Tar ha affermato la corresponsabilità delle due società per le carte emesse dalla Ducato, in quanto la loro commercializzazione all’interno dei punti vendita è frutto di un accordo tra le parti volto a conseguire vantaggi reciproci: e le due società non hanno messo in atto controlli e verifiche per garantire la correttezza delle informazioni ai clienti, sin dai messaggi pubblicitari (non essendo sufficiente la puntuale descrizione dell’offerta presente nelle condizioni generali del contratto).

Più articolato il giudizio nei confronti del ricorso della Ducato 3. Il Tar, da un lato, ha escluso la possibilità di configurare come “pratica aggressiva” la condotta descritta alla lettera d) (abbinamento della linea di credito alla carta revolving) in quanto mancano le condizioni previste dal codice del consumo (molestia, coercizione o violenza); pertanto ha annullato le sanzioni disposte dall’Agcm per questo aspetto, pari a 180.000 euro. Dall’altro, ha confermato il giudizio dell’Antitrust sul carattere scorretto delle altre pratiche commerciali, limitandosi a ridurre le sanzioni per tener conto del parziale miglioramento della documentazione contrattuale da parte della società dopo l’apertura del procedimento.

 

Se vuoi avere maggiori informazioni su questa tipologia di pratica scorretta leggi una scheda generale sull'argomento ) e altre sulle pronunce dell’Antitrust e dei giudici ammnistrativi relative alle carte Auchan-Accord e “Cityper-Accord (clicca qui ) Coincard e Rinascentecard (guarda qua ), ai contratti di finanziamento di Findomestic,MediamarketeG.R.E. (clicca qui ) e a quelli di Fiditalia (leggi qua ).

 

16 luglio 2011



1 Vedi il provvedimento n. 20268 (PS2940).
2 Cfr. le sentenze della prima sezione nn. 6354 e 6360 del 2011.
3 Vedi la sentenza n. 6356 del 2011.