Addebito di spese telefoniche non effettuate: pesanti sanzioni dell’Antitrust per pratica commerciale scorretta

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Analisi delle decisioni dell'Antitrust e dei giudici amministrativi nei confronti di Telecom ed altri operatori telefonici

 

Nel 2008 l’Autorità garante della concorrenza aveva esaminato numerosissime segnalazioni di cittadini ed associazioni dei consumatori i quali lamentavano l’addebito in bolletta da parte della Telecom Italia di chiamate e/o connessioni verso numerazioni “satellitari internazionali” e “speciali di altri gestori” che non sarebbero mai state effettuate 1.
Dopo un’accurata istruttoria l’Agcm aveva verificato l’installazione nei computer degli utenti – a loro insaputa – di “dialer”, cioè di programmi in grado di attivare chiamate a numeri a pagamento senza che il consumatore ne fosse consapevole.
Conseguentemente l’Autority aveva sanzionato la Telecom con una multa di 325.000 euro perché, pur essendo da tempo a conoscenza delle denunce degli utenti sulla consistenza delle chiamate internazionali e speciali “gonfiate”, non aveva adottato misure volte a sensibilizzare l’utenza su tale fenomeno e a diminuire i rischi di un addebito improprio ed era anzi arrivata in alcuni casi al distacco della linea telefonica ad alcuni clienti “morosi” che contestavano la correttezza delle somme loro addebitate. L’Agcm aveva considerato responsabili anche le numerose società che avevano in gestione o in uso le numerazioni internazionali e speciali (Elsacom, Csinfo, Eutelia, Karupa, Voiceplus, Teleunit, Drin tv, Abc trade, Telegest, OT&T, Aurora uno e Ivory network) per non aver predisposto misure per contrastare questi casi di grave “disservizio”, disponendo a loro carico multe complessive per 2.055.000 euro.
 
Il Tar del Lazio ed il Consiglio di Stato hanno respinto il ricorso della Telecom 2. Hanno invece accolto in parte i ricorsi di sette delle altre dodici società interessate, giudicando le sanzioni troppo elevate: secondo i giudici amministrativi non è configurabile nei loro confronti la fattispecie della pratica commerciale aggressiva, ma rimane la responsabilità per aver sfruttato commercialmente (anche cedendole a terzi) numerazioni speciali senza mettere sull’avviso i consumatori dei rischi connessi alla loro utilizzazione e senza adottare adeguati sistemi di controllo per evitare il loro utilizzo a danno dei consumatori, pur essendo a conoscenza del fenomeno; in tal modo le società non hanno avuto la diligenza professionale richiesta dal codice del consumo alle aziende per impedire che singoli cittadini, che non possono disporre di particolari conoscenze tecniche, subiscano ingiustamente dei danni 3.
Il 28 luglio 2010 l’Autorità garante della concorrenza, ha rideterminato le sanzioni nel modo seguente:
–  Noatel (ex Karupa): 57.500 euro (anziché 255.000 euro)
 Csinfo: 50.000 euro (anziché 255.000 euro)
 Drin Tv: 57.500 euro (anziché 115.000 euro)
 Elsacom: 100.000 euro (anziché 270.000 euro)
 Eutelia: 42.500 euro (anziché 215.000 euro)
 Telegest: 57.500 euro (anziché 115.000 euro)
 Teleunit: 57.500 euro (anziché 180.000 euro)
 
Assoutenti continuerà a fornire una esauriente informazione sui comportamenti scorretti da parte di operatori telefonici: cfr. a titolo di esempio, l’analisi dei provvedimenti in materia di suonerie per i cellulari , di tariffe poco trasparenti e di contratti a distanza. Leggi anche i numeri da 5 a 8 della Newsletter Guarda che ti riguarda .
 
6 settembre 2010 (aggiornamento del 18 febbraio 2012)


1 Vedi il procedimento PS24, provvedimento 19051 del 2008.
2 Vedi la sentenza del Tar n. 5625 del 2009 e quella del Consiglio di Stato n. 5306 del 2011.
3 Cfr. le sentenze del Tar nn. 5625, 5627, 5629, 6446 , 6447, 6455, 6456 e 6457 del 2009. Con sentenza n. 5631 del 2009 era stato invece dichiarato inammissibile il ricorso di Abc Trade. Voiceplus ha rinunciato al ricorso (tar n. 3741/2009). Vedi anche le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5306-5308, 5362-5365, 5435 del 2011 e, da ultimo, la sentenza del CdS n.853 del 2012 riguardante Eutelia.