Trasparenza ed efficacia del servizio di televoto

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L'Autorità garante delle comunicazioni approva alcune modifiche al regolamento

Delibere dell’AGCOM n. 38 del 2011  e n. 443 del 2012

 

Il 3 febbraio 2011 l’Autorità garante delle comunicazioni (Agcom),dopo un’ampia consultazione che ha coinvolto gli operatori del settore e le associazioni dei consumatori, ha approvato un regolamento riguardante il servizio di televoto.  Il 4 ottobre 2012, tenuto conto del lavoro del tavolo tecnico e della prima esperienza applicativa, l’Agcom ha approvato alcune modifiche. Qui di seguito sono illustrati gli aspetti più significativi del testo vigente.

Finalità del provvedimento. Il regolamento trova origine nella volontà di garantire una corretta informazione degli utenti, la trasparenza delle procedure di voto, la parità di trattamento dei televoti espressi e la vigilanza sul rispetto delle nuove regole. Superando le obiezioni di alcuni operatori che hanno contestato la legittimità di un intervento dell’Agcom in questa materia (come Mediaset) o hanno espresso la preferenza per un codice di autoregolamentazione degli operatori interessati (ad es Wind), l’Autorithy ha precisato che, lungi dall’incidere sulle scelte editoriali delle emittenti, la nuova disciplina serve a garantire il “buon funzionamento” complessivo del servizio di televoto, che è finalizzato alla rilevazione corretta delle preferenze espresse dai telespettatori, dettando regole e criteri minimi di trasparenza e gestione del voto e intervenendo anche su alcuni aspetti tecnici del servizio (art. 3).

Ambito di applicazione. La disciplina si applica solo al servizio di televoto diffuso in ambito nazionale collegato a competizioni, cioè a trasmissioni radiotelevisive (diffuse con qualsiasi mezzo) che prevedono l’attribuzione di premi a uno o più partecipanti o a terzi; dunque la normativa non si estende a televoti usati a fini di statistica o inchieste, mentre si rinvia a successivi provvedimenti la definizione di un’apposita disciplina per il televoto in ambito locale o effettuato attraverso altri sistemi di comunicazione (art. 2). Per lo svolgimento del servizio di televoto via telefono si potranno utilizzare solo le numerazioni 894 (per le chiamate da rete fissa ) e 47 (nel caso di invio di SMS).

Trasparenza delle procedure. E’ previsto, in particolare:

        entro i 7 giorni precedenti la trasmissione, dovrà essere pubblicato sul sito web dell'emittente televisiva un estratto del regolamento di televoto, contenente gli aspetti che più interessano gli utenti (durata del televoto, modalità di calcolo dei voti, costi, numerazioni, indirizzi per eventuali reclami etc) (art. 4, commi 2 e 3);

        almeno per gli eventi di particolare rilevanza per la società, un rappresentante dei consumatori e utenti si affiancherà al pubblico ufficiale che di norma supervisiona alle operazioni, in considerazione del diverso ruolo che caratterizza tale figura (art. 4, comma 4);

        l’Agcom sarà informata dell’effettuazione dei televoti; inoltre, dopo la chiusura dei vari servizi di televoto offerti nell'ambito del programma, dovrà essere trasmessa all'Agcm una sintesi delle segnalazioni ricevute, affinché sia possibile comprendere se vi sono state particolari contestazioni e per svolgere, se opportuno, le relative verifiche (art. 4, commi 5 e 6).

Limiti all’espressione del voto.Sono introdotte importanti innovazioni per evitare alterazioni del voto (art. 5):

        ogni utenza contrattuale potrà inviare un numero limitato di voti nell’ambito di uno stesso programma 1. Fino ad oggi vi erano sessioni di voto che permettevano l’invio di 70 o 100 preferenze, anche nel caso di un numero esiguo di partecipanti alla competizione. Ciò determinava, da un lato, la possibilità concreta che la vittoria fosse determinata dalla capacità di spesa dei fan (più che dalle effettive preferenze). Dall’altro, si rischiava di  vanificare lo scopo della rilevazione, perché una percentuale limitata di votanti era in grado di determinare l’esito della rilevazione;

        è vietato l’invio massivo di chiamate o SMS tramite sistemi, automatizzati o meno; è vietato anche esprimere voti da utenze che forniscono servizi di call center. Questa misura serve ad evitare che i voti derivino dalla creazione o acquisto di “pacchetti di voti”. In considerazione dei problemi tecnici da risolvere, è prevista una disciplina transitoria prima dell’entrata a regime del nuovo sistema, che consenta sin d’ora una “verifica successiva” (quindi non in tempo reale) per rilevare eventuali alterazioni di voto. Tali strumenti di verifica potranno ad esempio rilevare eventuali picchi o concentrazioni di voti 2;

        analoghe garanzie valgono anche per il voto espresso via internet, che deve in particolare garantire l’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti.

Trasparenza dei costi. Ilregolamento non configura la partecipazione ad un televoto come gratuita ma pone regole per assicurare la trasparenza degli oneri a carico di chi esprime la propria preferenza: l’addebito è effettuato esclusivamente quando il voto è accettato come valido. Non potrà essere addebitato alcun costo per il solo invio del voto e, nelle comunicazioni rivolte al pubblico si deve evidenziare l’onerosità dei voti validamente espressi, evitando messaggi fuorvianti. Inoltre ogni votazione deve essere singolarmente identificabile, in modo da rendere concretamente praticabile la richiesta di rimborso in caso di annullamento di votazioni/sessioni. Nel nuovo testo si precisa che in caso di annullamento o sospensione del televoto (non dovuto a caso fortuito o a forza maggiore), deve essere interamente rimborsato agli utenti il prezzo dei voti espressi fino a quel momento (art. 6).

Informazioni per gli utenti. Nel corso del programma dovranno essere indicate le caratteristiche del servizio di maggiore interesse per gli utenti (per esempio costi, modalità di voto, limiti) e si preciserà dove reperire il regolamento (art. 7).

Pubblicità dei risultati. Nel corso della trasmissione saranno rese note almeno le percentuali di voto relative a ciascuno dei partecipanti e l’emittente dovrà renderle disponibili su internet per almeno 60 giorni (art. 8).

Il regolamento regola infine le responsabilità dei diversi operatori e le modalità di risoluzione delle controversie (art. 9) nonché le competenze dell’Agcom per garantire il rispetto del regolamento: a tal fine l’Autorithy può effettuare ispezioni, verifiche (anche d’ufficio) per accertare il corretto svolgimento del servizio e delle operazioni di voto. L’Agcom può deliberare sanzioni ed anche la pubblicazione di un’apposita dichiarazione rettificativa (art. 10).

 

5 febbraio 2011 (aggiornamento del 13 novembre 2012)

 


1 5 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto che si svolge nell’arco di 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana; 10 voti per ogni singola competizione a cui corrisponda una sessione di televoto superiore a 24 ore, con un limite complessivo di 50 voti a settimana.

2 Il nuovo testo precisa che non possono partecipare gli utenti che utilizzano i seguenti sistemi: numerazione di tipo GNR; sistemi Centrex, IP-Centrex, IP-PABX; connessioni ISDN-PRA (Primary Rate Access); connessioni ISDN-BA (Basic Access), con numero di accessi base maggiore o uguale a 5. Entro 12 mesi sarà realizzato il blocco preventivo di tali utenze (art. 11).