Telefonate indesiderate? L’intervento dell’Antitrust per garantire la privacy

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L’Autorità accetta gli impegni assunti da operatori telefonici e televisivi per salvaguardare la privacy dei cittadini

 

Il codice della privacy prevede che il cittadino possa opporsi al trattamento dei propri dati personali finalizzato in particolare all’invio di materiale pubblicitario o allo svolgimento di indagini di mercato; e le associazioni dei consumatori hanno sostenuto la tesi che le aziende potessero contattare per telefono solo i consumatori che avessero dato il loro consenso espresso a ricevere tali comunicazioni; questa soluzione sarebbe stata sicuramente più rispettosa delle esigenze degli utenti 1.

Purtroppo, proprio in seguito alle forti pressioni esercitate dalle aziende, è stata approvata lo scorso anno una disposizione in base alla quale chi non vuole ricevere questo tipo di messaggi pubblicitari deve iscriversi ad un “registro delle opposizioni2: si tratta di una logica diametralmente opposta a quella indicata dalle associazioni dei consumatori.

 

In attesa dell’istituzione di questo registro 3, all’inizio del 2010, l’Autorità garante della concorrenza ha aperto alcuni procedimenti nei confronti di Telecom, Tiscali, Teledue-Opitel, Vodafone, Fastweb, Wind e Sky in seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini i quali lamentavano le ripetute telefonate ricevute tra il 2008 ed il 2009 da parte di operatori di queste società per promuovere l’acquisto di servizi, anche in assenza di consenso preventivo degli interessati ed anche in contrasto con la volontà da loro espressa di non essere ricontattati.

Il 30 settembre 2010 l’Agcm ha accettato gli impegni assunti dalle società sopra indicate volte a rendere il consumatore consapevole dei propri diritti, sin dal primo contatto telefonico 4. Tali impegni – che precludono perciò l’applicazione di sanzioni da parte dell’Autority – possono così sintetizzarsi:

                  modifica degli script utilizzati dalle società nel corso della telefonata all’utente, informandolo del suo diritto a non essere più richiamato; 

                  predisposizione di informative sui rispettivi siti per far conoscere il funzionamento del nuovo “registro delle opposizioni”; Telecom provvederà ad inserire un’apposita annotazione anche sulle fatture inviate agli utenti;

                  previsione di un codice di condotta per le attività di teleselling per far sì che le stesse informazioni siano fornite ai consumatori dai call center che operano per conto di alcune delle società citate.

 

E’ importante naturalmente che sia verificato il pieno rispetto degli impegni sopra descritti, segnalando all’Autority la mancata osservanza di tali impegni da parte delle società che li hanno sottoscritti. In ogni caso Assoutenti informerà i cittadini sulle future iniziative, assunte assieme alle altre associazioni, volte garantire il diritto dei cittadini contro ogni forma illegittima di invasione della privacy.

 

20 ottobre 2010 (aggiornamento del 3 novembre 2010)



1 Vedi in particolare gli artt. 7, 129 e 130 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
2 Cfr. l’art. 20 bis del decreto legge n. 135 del 2009 (convertito nella legge n. 166 del 2009) e scheda Assoutenti
3 Il DPR n. 178 del 2010 che regola l’istituzione del registro è stato pubblicato solo nella gazzetta ufficiale del 2 novembre 2010 (leggi scheda Assoutenti ).
4 Vedi i provvedimenti 21617, 21624, 21625, 21626, 21627, 21628 e 21629, pubblicati sul Bollettino dell’Agcm n. 38 del 17.10.2010.