Numero verde….a pagamento!

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Quanti messaggi pubblicitari indicano un falso “numero verde”!

        Il 18 marzo scorso, l’Antitrust ha giudicato scorretto il comportamento della società Castellina per aver stampato sulle etichette delle bottiglie di acqua minerale Castellina un numero telefonico, preceduto dalla scritta “Numero verde” e con colori e grafica caratteristici dei “numeri verdi”, cioè di quei numeri telefonici per i quali il costo della chiamata è integralmente a carico del destinatario.

In realtà il numero di telefono in esame risulta ad addebito ripartito; la società ha pertanto prospettato al consumatore un servizio gratuito che, invece, risulta parzialmente a carico di chi chiama.
Pertanto, l’Agcm ha punito la società Castellina con una sanzione di 5.000 euro, disponendo altresì la modifica delle etichette in questione entro tre mesi  1.
 
Questa pratica scorretta è tutt’altro che isolata. Sfogliando la giurisprudenza dell’Antitrust si scopre infatti che in oltre 40 casi l’Agcm ha punito comportamenti analoghi da parte di operatori che, nel promuovere la vendita di propri prodotti o servizi, indicano un falso numero verde nei depliant, nelle inserzioni su quotidiani, alla televisione, su internet: talvolta il messaggio parla espressamente di “informazioni gratuite2: e l’utente che telefona per chiarimenti neppure si accorge dei costi che dovrà sopportare….
Questo fenomeno ha riguardato concessionari di auto 3, operatori finanziari 4, immobiliaristi 5, società che organizzano corsi di formazione 6 etc. Diverse sono anche le televendite e trasmissioni televisive in cui compare un “numero verde” necessario per partecipare ma che in realtà comporta oneri per chi chiama 7.
 
Nei primi anni l’Antitrust si è limitata a disporre il divieto di prosecuzione di questa pratica scorretta. Di recente, sono state invece applicate delle sanzioni, anche se di importo contenuto. Si possono ricordare, a titolo esemplificativo, i casi di una banca che promuove l’apertura di conti correnti 8, una società che mette annunci sulle pagine gialle sulla progettazione e costruzione di piscine  9, una fondazione che organizza una mostra 10 e un’azienda che distribuisce depuratori d’acqua 11.
 
Se siete a conoscenza di pratiche analoghe a quelle descritte, segnalatele tempestivamente al numero verde istituito dall’Antitrust (800166661) ed a Assoutenti ([email protected]).
Comunque, proprio per evitare equivoci, si ricorda che solo i numeri telefonici che iniziano con 800 oppure con 803 non determinano oneri a carico dell’utente che chiama; solo questi, pertanto sono gratuiti e possono correttamente definirsi “Numero verde
In caso di numeri che iniziano con 840 oppure 841 il costo della chiamata è invece ripartito tra il soggetto che telefona e quello che riceve. In caso di numeri che iniziano con 847 oppure 848 è a carico del chiamante, oltre che la quota fissa, anche una parte dell’onere calcolato in base alla durata della telefonata.
 
 15 aprile 2010


1 Vedi il procedimento PS4562/2010 – provvedimento n. 20918, pubblicato sul Bollettino dell’Agcm n. 12/2010.
2 Vedi ad esempio i provvedimenti n. 4891 del 1997 (PI1250A – Esotel) e n. 10855 del 2002 (PI3630 – Italgest group).
3 Cfr. il provvedimento n. 13829 del 2004 (PI4594 – Romana auto).
4 Cfr. i provvedimenti n. 9938 del 2001 (PI3313 – ditte individuali Ferraris e Antares) e n. 10051 del 2001 (PI3392 – Agos Itafinco).
5 Cfr. il provvedimento n. 8787 del 2000 (PI3003 – Solo affitti).
6 Cfr. il provvedimento n. 12083 del 2004 (PI4030 – Ifoa).
7 Vedi ad esempio i provvedimenti n. 4495 del 1997 (PI1282- Mondial casa 147), n. 9962 del 2001 (PI3312 – Televendita Permaflex), n. 11674 del 2003 (PI3868 – Magia in diretta) e n. 13714 del 2004 (PI4537 – macchine da cucire Aurora).
8 Cfr. il provvedimento n. 15833 del 2006 (PI5329 – Banca CR Firenze): la sanzione di 10.100 euro è stata ridotta a 5.100 euro per il comportamento collaborativo della banca che ha modificato il messaggio dopo l’apertura del procedimento.
9 Cfr. il provvedimento n. 15625 del 2008 (PS51 – Abi group): la sanzione è stata di 15.000 euro.
10 Cfr. il provvedimento n. 15105 del 2005 (PI4938 – Fondazione MPS): la sanzione è stata di 13.100 euro.
11 Cfr. il provvedimento n. 20039 del 2009 (PS3217 – Gruppo global): la sanzione è stata di 25.000 euro, ridotta a 15.000 per il comportamento collaborativo della società.