La trasparenza delle tariffe telefoniche: la sentenza del Tar su “Tim flat”

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Il Tar si pronuncia sul ricorso della Telecom nei confronti della sanzione decisa dall’Antitrust

 

Assoutenti si è interessata più volte del tema della scarsa trasparenza delle tariffe telefoniche, analizzando numerose decisioni assunte dall’Autorità garante della concorrenza e dai giudici amministrativi nei confronti di diversi gestori telefonici (leggi scheda Assoutenti ).

Una recente sentenza del Tar offre l’occasione per tornare su questo tema.

Nel 2008 l’Antitrust aveva sanzionato la Telecom con una multa di 325.000 euro (ridotta a 300.000 per l’atteggiamento collaborativo della società dopo l’apertura del procedimento) per aver inviato sul telefono cellulare dei propri clienti il messaggio “Attivato Flat Day fino alle 24”, senza fornire informazioni adeguate in ordine alle condizioni economiche conseguenti all’applicazione della tariffa flat 1: era una tariffa a tempo, applicata ai clienti “prepagati” che avviavano la navigazione in internet, in modalità WAP 2, al di fuori del portale mobile di TIM (navigazione cd. off portal).

In particolare, l’Agcm aveva contestato l’applicazione automatica della tariffa Flat Day senza garantire al consumatore la possibilità di compiere una scelta consapevole ed informata; Telecom si era limitata, infatti, ad inviare un SMS solo dopo che il consumatore ha avuto accesso all’area esterna al portale mobile TIM, con il relativo addebito del costo di un euro. Le indicazioni fornite nella fase che precede la fruizione del servizio erano del tutto insufficienti: in particolare l’utente non veniva avvertito in modo chiaro la differenza tra i servizi on portal (gratuiti) e quelli off portal (a pagamento). L’Agcm aveva giudicato troppo sintetico il testo dell’SMS “Attivato Flat Day fino alle 24” perché non chiariva il costo di attivazione, i limiti temporali (fino alle ore 24.00) e di consumo (fino a 5 MB, oltre i quali era previsto un costo di 0,04 cent. per KB) della tariffa.

 

Nel gennaio del 2011 il Tar del Lazio 3 ha confermato per larga parte le argomentazioni dell’Agcm.

In particolare il Tar ha ribadito nuovamente il principio in base al quale è irrilevante che informazioni più dettagliate sul costo del servizio siano disponibili in un contesto diverso o in una fase successiva a quella in cui l’utente effettua la scelta (in questo caso, sul sito internet della Tim o sulla Home page della stessa Tim): non può ricadere sul consumatore l’onere di reperire le necessarie informazioni circa le condizioni economiche dell’offerta.

Il Tar, sulla base di una diversa valutazione della gravità del comportamento della Telecom, ha ridotto la sanzione da 300.000 euro a 250.000 euro.

 

Assoutenti continuerà ad informare gli utenti del nostro sito in merito alle decisioni in materia da parte dell’Antitrust e dei giudici amministrativi.

 

23 gennaio 2011



1 Cfr. il procedimento PS414 – provvedimento 18626 del 2008.
2 Il WAP (Wireless Application Protocol) è un protocollo di connessione ad internet per telefoni cellulari.
3 Vedi le sentenze della prima sezione n. 396 e 397 del 18 gennaio 2011.